Ultimi giorni per presentare domanda di APe Sociale e pensione anticipata precoci, la scadenza è il 15 luglio: per chiarire gli ultimi dubbi, l’INPS ha emesso un nuovo documento di prassi (messaggio 2884/2017) che fornisce precisazioni sui requisiti di disoccupati e addetti a mansioni usuranti.
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Requisiti
Per quanto riguarda i disoccupati, la legge (comma 179 legge 232/2016) richiede uno stato di disoccupazione involontaria, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito di procedura di ristrutturazione aziendale prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966. Il lavoratore deve anche aver percepito un sussidio di disoccupazione, cessato da almeno tre mesi nel momento in cui si inizia a percepire la prestazione.
Il chiarimento è che non si perde il diritto nel caso in cui venga sospeso il trattamento di disoccupazione per svolgimento di contratti a termine o di lavoro autonomo. Attenzione però: queste eventuali giornate lavorative possono riguardare il periodo in cui il lavoratore sta ancora prendendo la NASpI o la mobilità. Non il trimestre di inoccupazione successivo al termine del sussidio: in questo periodo, non può esserci nemmeno un giorno lavorativo. Quindi, specifica l’INPS:
«l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato».
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Altra precisazione: il lavoratore che, pur avendone diritto non percepisce il sussidio di disoccupazione perché non lo richiede entro i termini previsti, perde anche il diritto all’APe sociale e alla pensione precoci, perché non ha il requisito (necessario) relativo al trattamento di disoccupazione.
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Modifiche alla domanda
Ricordiamo che al momento di presentazione della domanda il lavoratore deve già essere disoccupato, ma può non aver ancora terminato il sussidio. Dovrà aver invece maturato il requisito pieno, comprensivo dei tre mesi di inoccupazione successivi alla fine del sussidio, nel momento in cui inizierà a prendere l’indennità previdenziale. La procedura prevede due passaggi, una domanda di richiesta dei requisiti, che è quella da presentare entro il 15 luglio, e un’altra di accesso alla prestazione vera e propria, dopo aver ricevuto la risposta dall’INPS. In entrambi i casi, si utilizza la procedura telematica, al termine della quale viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Il chiarimento: è possibile, anche dopo aver presentato domanda, integrarla con nuova documentazione, senza modificare numero di protocollo e date di ricevimento. La precisazione è importante perché l’INPS effettua il monitoraggio dando priorità in base alla data di maturazione del requisito pensionistico ma, a parità di questo requisito, conta il momento di presentazione della domanda.
Importante: le eventuali integrazioni possono riguardare solo la documentazione necessaria (per ogni tipologia di lavoratori, la legge e i decreti attuativi prevedono specifiche documentazioni), non i dati inseriti nella domanda. L’integrazione deve comunque avvenire entro i termini di presentazione (quindi, entro il 15 luglio). Le informazioni contenute nella documentazione devono essere coerenti con i dati inseriti nella domanda, in caso contrario l’istanza sarà rigettata e bisognerà presentarne una nuova, alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
Edilizia
Il messaggio INPS contiene infine una precisazione che riguarda i lavoratori edili che svolgono da almeno sei anni mansioni gravose: in considerazione della difficoltà, spesso riscontrata, di ottenere l’attestazione del datore di lavoro (modello AP 116), è possibile presentare una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, da cui devono risultare i periodi durante i quali è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate.