Le regole sul licenziamento previste dal Jobs Act, con l’introduzione del contratto a tutele crescenti, non si applicano al pubblico impiego, per il quale cambia però il tetto del risarcimento economico in 24 mensilità: per il resto, continua ad applicarsi l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, con reintegro nel posto di lavoro in assenza di giusta causa, indipendentemente dalla data di assunzione.
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Pubblico impiego
In generale, continua ad applicarsi l’articolo 18 per cui, in caso di licenziamento illegittimo, scatta il reintegro. L’unica differenza, per i licenziamenti successivi al Decreto Madia, è il tetto al risarcimento pari a 24 mensilità.
Le nuove regole sul lavoro pubblico sono contenute nel decreto legislativo 75/2017, in vigore dal 22 giugno scorso. Si tratta del provvedimento che contiene anche le norme salva precari, le novità in materia di responsabilità disciplinare con la stretta sui furbetti del cartellino, l’introduzione del Polo unico delle visite fiscali.
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Settore privato
Come si vede, un puzzle complicato di regole, tutte riferite alla stessa tipologia di contratto: da lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Nel privato, infatti, se il contratto è precedente al 7 marzo 2015 resta compreso nella vecchia normativa sull’indeterminato (reintegro ex articolo 18), se è successivo si applica il contratto a tutele crescenti.
La disciplina sul licenziamento, prevede un risarcimento economico sia in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale), sia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ossia i cosiddetti licenziamenti disciplinari (che riguardano in genere un singolo lavoratore). Il risarcimento è pari a due mensilità per ogni anno di lavoro in caso di licenziamento economico, da un minimo di quattro fino a un massimo di 24 mensilità.
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Resta il reintegro, più un’indennità economica fino a 12 mesi, solo in caso di licenziamento discriminatorio o disciplinare basato su un fatto inesistente. Le piccole imprese sotto i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo pagano una mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di due a un massimo di sei.