I lavoratori che assistono il partner convivente non hanno diritto nè all’APe social nè alla pensione anticipata precoci: le convivenze di fatto non sono previste dalla norma sull’anticipo pensionistico, che invece viene applicata ai coniugi, anche in unione civile. La lettera b del comma 179 della Legge di Bilancio 2017 include fra le quattro categorie di lavoratori con diritto all’anticipo pensionistico a carico dello stato e alla pensione anticipata con la quota 41 per chi ha maturato almeno un anno di contributi entro i 19 anni di età, coloro che «assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità».
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I Dpcm attuativi, 87/2017 e 88/2017, sottolineano che entrambi i benefici si applicano, oltre che al coniuge, alla persone in unione civile (del resto, lo ricordiamo, la legge che istituisce le unioni civili e regolamenta le convivenze di fatto (76/2016), prevede che con una serie di eccezione, precisamente delimitate dal testo normativo (ad esempio, in materia di adozioni), ai partner in unione civile (che riguarda le persone dello stesso sesso) si estendono sempre tutte le norme previste per i coniugi sposati. L’istituto della convivenza di fatto invece è più flessibile, e di volta in volta sono le diverse norme e decreti applicativi, ad esempio in materia fiscale, previdenziale, diritto del lavoro, che regolamentano l’applicazione ai conviventi.
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E, nel caso dell’APe social e della pensione anticipata precoci, non è prevista l’estensione alle coppie di fatto: il testo, per quanto riguarda i caregiver, precisa che in caso di convivenza l’assistenza deve riguarda un parente di primo grado. Quindi, si applica solo al caso in cui il lavoratore di stia prendendo cura di un genitore o di un figlio o figlia. Sono esclusi anche gli altri grado di parentela (ad esempio, fratelli e sorelle, nonni, cugini), e gli affini (i parenti del coniuge).
Attenzione: i conviventi non hanno diritto a chiedere l’APe social o la pensione anticipata precoci, ma possono chiedere i permessi per assistenza familiari previsti dalla legge 104/92. Ricordiamo che l’INPS ha appena aggiornato le relative procedure informatiche di presentazione delle domande. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare 38/2017.