I lavoratori che maturano nel 2017 i requisiti per la pensione anticipata precoci devono presentare domanda entro il prossimo 15 luglio, la stessa scadenza prevista per l’APe Social (mentre nel 2018, le date si differenziano: 31 marzo per l’anticipo pensionistico, 1 marzo per la quota 41 precoci). L’istanza si presenta in via telematica, direttamente o rivolgendosi a un patronato. Sono previsti due tempi: si presenta una prima richiesta di certificazione del diritto al trattamento; dopo aver ottenuto risposta positiva si inoltra richiesta di pensione vera e propria. Come vedremo, però, in alcuni casi è possibile presentare entrambe le domande nello stesso momento.
Domanda pensione Precoci
Per accedere ai moduli pubblicati sul sito INPS bisogna utilizzare le credenziali personali. Il percorso da seguire è il seguente: Prestazioni e Servizi > Pensione per i lavoratori precoci. La procedura guida il cittadino alle compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine, viene rilasciata una ricevuta di presentazione con numero di protocollo, data e orario esatto di ricevimento. Ricevuta la prima istanza, l’INPS risponde entro e a quel punto si può inviare la domanda di pensione. E’ possibile presentare la domanda entro il 30 novembre di ogni anno: in questo caso, le istanze vengono lavorate solo se non sono state esaurite le risorse per l’anno in corso con le domande presentata per tempo.
Per presentare la seconda domanda, quella di pensione vera e propria, il percorso, una volta effettuato l’accesso, è il seguente:
Anzianità/Vecchiaia – Pensione di anzianità – Lavoratori Precoci.
Attenzione: è possibile inviare contestualmente le due domande, nel caso in cui si possiedano già, al momento di presentazione della prima domanda, tutti i requisiti richiesti per l’accesso. Bisogna comunque attendere il termine dell’istruttoria INPS, e la risposta positiva, per iniziare a percepire la pensione: l’assegno partirà dal primo mese successivo a quello della risposta positiva. Se il diritto era stato maturato in data precedente (a partire dal primo maggio 2017), il primo assegno conterrà anche gli arretrati.
=> APe e pensione precoci: domande contestuali
Requisiti Pensione Precoci
Alcuni dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata precoci devono essere già perfezionati nel momento in cui si presenta la domanda, altri possono essere maturati successivamente (ma entro il 31 dicembre 2017, per chi chiede la pensione quest’anno). Nel dettaglio, possono essere maturati successivamente il requisito contributivo (41 anni), i sei anni di svolgimento in via continuativa delle attività gravose (in base alle modifiche introdotte dal dl 50/2017 è prevista una franchigia di 12 mesi), il requisito previsto per i lavori usuranti (sette anni negli ultimi dieci, oppure la metà della vita lavorativa), il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione della percezione del sussidio per i disoccupati.
Tutti gli altri requisiti devono essere già in essere al momento di presentazione della domanda, quindi:
- per i disoccupati: stato di disoccupato, e termine della prestazione di disoccupazione: c’è un’eccezione rappresentata dall’indennità agricola, che è ininfluente perché si riferisce al 2016;
- per i caregiver: assistenza da almeno sei mesi del coniuge, anche in unione civile, o di un parente di primo grado grado con handicap grave;
- per i lavoratori disabili: riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, accertata dalle commissione mediche competenti;
- mansioni gravose e lavori usuranti: svolgimento delle mansioni gravose o dei lavori usuranti.
Allegati alla domanda
Alla domanda bisogna allegare le dichiarazioni sostitutive relative alla propria fattispecie.
- Disoccupati: lettera di licenziamento (con indicazione della data in cui è terminato il sussidio), oppure lettera di dimissioni per giusta causa (anche qui, indicando la data di fine sussidio), oppure verbale di accordo si risoluzione consensuale ai sensi dell‘articolo 7 della legge 604/1966. Gli operai agricoli allegano la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientrano, e indicano da quanto tempo è cessato il rapporto di lavoro;
- Caregiver: autodichiarazione in cui affermano di assistere uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona legata da unione civile, parente di primo grado), precisando da quale data, e di convivere (anche qui, precisando da quale data). Bisogna riportare i dati anagrafici dell’assistito e allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- Lavoratori invalidi: estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti, allegando il relativo verbale;
- Addetti a mansioni gravose: attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS, contratto di lavoro o busta paga. Se i lavori gravosi sono stati svolti presso più datori di lavoro, ci vuole un’attestazione per ogni datore di lavoro.
- Addetti a lavori usuranti: autodichiarazione di aver svolto i lavori usuranti previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3 del dlgs 67/2011, indicando la tipologia precisa (mansioni usuranti, lavoratore notturno, addetto alla linea catena), e l’arco temporale, documentazione relativa. Per il calcolo del periodo di svolgimento dei lavori usuranti, si tiene conto dei periodi di contribuzione obbligatoria eventualmente integrati da contribuzione figurativa, non di quelli di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
L’INPS lavora le domande secondo i seguenti criteri: data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico precoci (41 anni di contributi), e a parità di condizioni data di presentazione della domanda.