I tetti di reddito compatibili con l’APE Sociale (8mila euro da lavoro dipendente, 4.800 euro da lavoro autonomo) si intendono al lordo di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, si calcolano dal momento in cui si inizia a percepire l’indennità, rilevando esclusivamente quelli riferiti ad attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza dell’assegno ponte ed includono anche l’attività svolta all’estero: sono precisazioni contenute nella Circolare INPS n. 100/2017 che contiene dettagli ed esempi di calcolo sulla cumulabilità fra redditi da lavoro e APE Sociale.
Redditi rilevanti
Esempio 1: un lavoratore percepisce l’APE a partire dal primo novembre 2017. La verifica dei limiti viene effettuata prendendo in considerazione solo i redditi da lavoro lordi riferiti ad attività lavorativa svolta dal 1° novembre al 31 dicembre 2017. Quindi, se un lavoratore ha precedentemente percepito altri redditi da lavoro, questi non rilevano ai fini del calcolo.
Esempio 2: un lavoratore chiede l’APe perché assiste da almeno sei mesi un parente di primo grado con handicap grave, lo ottiene a partire dal primo novembre 2017. Se ha dei redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al 31 ottobre 2017 questi non rilevano. Dopo questa data, invece, deve restare all’interno dei paletti sopra indicati.
Attenzione: fra le quattro categorie di lavoratori con accesso all’APe sono compresi i disoccupati che hanno perso involontariamente il lavoro e hanno terminato di percepire il sussidio da almeno tre mesi. Qui il discorso è più complicato, perché nel caso in cui il lavoratore non sia più disoccupato non può chiedere l’APe Social. Bisogna capire quali sono le regole per lavoratori che, dopo aver perso involontariamente il lavoro e aver terminato il sussidio da oltre tre mesi, hanno eventualmente un impiego con reddito che non supera gli 8mila o 4mila 800 euro nel momento in cui fanno la richiesta di APE. Si tratta di forme di occupazione che in teoria non fanno perdere lo stato di disoccupazione (ad esempio, in base all’articolo 10 del dlgs 22/2015 sono compatibili con la NASpI).
Obblighi e decadenza
Quando il lavoratore supera i limiti di reddito sopra indicati dopo aver iniziato a percepire l’APE, decade dalla prestazione e l’INPS procede al recupero delle somme che sono già state versate. E’ il titolare dell’indennità a dover comunicare all’INPS l’avvenuto superamento dei limiti di reddito, entro cinque giorni dal momento in cui avviene. Nel caso in cui non effettui questa comunicazione, l’INPS applicherà al recupero delle somme anche gli interessi legali.
C’è anche un altro obbligo comunicativo: se il titolare dell’APE Sociale inizia un’attività lavorativa da cui può derivare, in via presuntiva, un reddito superiori ai limiti di legge, è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In questo caso, l’INPS provvede alla revoca del trattamento dall’inizio dell’anno in cui vengono superati i limiti reddituali, o al recupero di quanto eventualmente già versato.