E’ entrato in vigore il 14 giugno 2017, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 135/2017, il cosiddetto “Jobs Act Autonomi”, ovvero la Legge n. 81/2017 contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La legge si divide in tre Capi, rispettivamente dedicati alla tutela del lavoro autonomo (articoli 1-17), al lavoro agile o smart working (articoli 18-24), alle disposizioni finanziarie ed all’entrata in vigore della norma (articoli 25-26).
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Tutela del lavoro autonomo
Entrando nel dettaglio degli articoli della Legge:
- l’articolo 1 definisce la platea alla quale si applicano le norme per la tutela del lavoro autonomo: tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi e collaboratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono esclusi invece tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori, di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- l’articolo 2 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002 sul ritardo nei pagamenti si applicano anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli;
- l’articolo 3 stabilisce che vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati;
- l’articolo 4 estende ai lavoratori autonomi le disposizioni di cui alla legge 22aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- gli articoli 5 e 6 prevedono una delega al Governo rispettivamente in materia di atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione e per l’adozione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi, nonché di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;
- l’articolo 7 prevede la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, DIS-COLL.
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- l’articolo 8 prevede che:
- alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non so applichino i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all’articolo 54 del TUIR;
- le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tenuti al versamento della contribuzione maggiorata hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale complessivo per entrambi i genitori fino a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
- l’equiparazione, per gli iscritti alla Gestione Separata INPS che versano lo 0,72% aggiuntivo, della malattia domiciliare con la degenza ospedaliera, quindi con indennità fino a 180 giorni e sospensione fino a 2 anni dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire il lavoro per oltre 60 giorni. In più l’eventuale versamento sospeso potrà essere dilazionato in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Il tutto a patto che la malattia venga certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative con un progressivo aggravarsi o che comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%;
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- l’articolo 9 prevede la piena deducibilità delle spese:
- di formazione o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, entro il limite annuo di 10.000 euro, e accesso alla formazione permanente;
- per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati, entro il limite annuo di 5.000 euro;
- per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
- l’articolo 10 prevede l’obbligo di uno sportello dedicato al lavoro autonomo nei centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro;
- l’articolo 11 stabilisce che il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali;
- l’articolo 12 prevede che le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
- l’’articolo 13 stabilisce le indennità di maternità per le lavoratrici autonome che spetta, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi;
- l’articolo 14 sulla tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevede che
- la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportino l’estinzione del rapporto di lavoro ma la sua sospensione, su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente;
- la possibilità, in caso di maternità e previo consenso del committente, di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;
- la sospensione, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione;
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- l’articolo 15 modifica il codice di procedura civile;
- l’articolo 16 stabilisce le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11;
- l’articolo 17 istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.