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Smart Working: le regole per applicarlo

di Barbara Weisz

12 Maggio 2017 15:08

Le norme sullo smart working sono fissate dal Jobs Act lavoro autonomo approvato in via definitiva: contratto di lavoro, retribuzione, modalità del lavoro da remoto, assicurazioni, controllo a distanza.

E’ il primo testo legislativo che regolamenta lo smart working quello approvato in via definitiva dal Senato il 10 maggio, che contiene anche il cosiddetto Jobs Act lavoro autonomo: il lavoro agile è una forma di lavoro dipendente, che può essere a tempo determinato o indeterminato, va stipulato in forma scritta, consente di effettuare la prestazione lavorativa all’interno della struttura aziendale o da remoto, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie (smartphone, tablet, connessione internet). La legge contiene le regole da applicare relative a retribuzione, poteri di controllo del datore di lavoro, assicurazioni.

=> Lavoro autonomo e smart working, legge approvata

Smart working: definizione

La definizione dello smart working, applicabile anche nelle Amministrazioni Pubbliche:

“Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Accordo in forma scritta

E’ necessario un accordo in forma scritta che definisce le modalità di lavoro, disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Recesso

Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili (articolo 1, legge 68/1999), il preavviso non può essere inferiore a 90 giorni. Se c’è un giustificato motivo, il recesso può avvenire senza preavviso sia per il contratto a tempo indeterminato sia per quello a termine.

Trattamento economico

Il trattamento economico del lavoratore che ha un contratto di smart working è uguale a quello previsto dal contratto collettivo applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni lavorando nei locali aziendali. Sono riconosciuti gli incentivi di carattere fiscale e contributivo sui premi di produttività, il diritto all’apprendimento permanente e la periodica certificazione delle relative competenze.

Obblighi del datore di lavoro

I poteri di controllo del datore di lavoro sul dipendente in smart working rientrano negli obblighi previsti dall’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina le regole sul controllo da remoto. Le condotte del lavoratore che danno luogo a sanzioni disciplinari sono precisamente individuate nel contratto scritto.

=> Lavoro e nuove tecnologie: pro e contro

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

approvata.