Istruzioni Covip per la RITA, la rendita integrativa anticipata introdotta dalla Riforma Pensioni per chi ha requisiti e certificazione per il diritto all’APe. Si tratta di uno strumento previsto dai commi 188 e seguenti della Legge di Stabilità 2017, attivabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che consente agli iscritti a forme di previdenza complementare di chiedere in tutto o in parte, la prestazione maturata. E che può accompagnare l’APe, aiutando l’iscritto a finanziarlo, oppure essere richiesto indipendentemebte dall’anticipo pensionistico.
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Innanzitutto, la Covip (istituto di vigilanza assicurazioni) sottolinea che possono utilizzare la RITA solo gli iscritti alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, non quella in regime di prestazione definita. Dunque, gli iscritti alle forme di previdenza complementare definita (anche per i dipendenti pubblici), possono avvalersi della posizione individuale accumulata, chiedendone l’erogazione frazionata (di tutto o di parte della somma), fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
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I requisiti degli aventi diritto sono gli stessi previsti per l’APe (63 anni di età, 20 anni di contributi, assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo, massimo di tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, non essere già titolari di una pensione diretta).
La procedura per attivare l’APe prevede che il lavoratore presenti domanda all’INPS, che attesta il diritto all’anticipo pensionistico. Per chiedere la RITA, bisogna produrre questa certificazione INPS. Altro requisito aver terminato l’attività lavorativa: in questo caso, la verifica spetta alla forma di previdenza complementare. Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione, e non è nemmeno necessario aver chiesto l’APe. Si tratta di una precisazione importante, perché la RITA può effettivamente essere utilizzata per pagarsi almeno in parte l’anticipo pensionistico, ma è comunque rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APe e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
E’ l’iscritto a decidere quanta parte del montante impiegare a titolo di rendita integrativa temporanea, che verrà erogata direttamente dalla previdenza complementare. I fondi possono prevedere diverse periodicità del frazionamento, la Covip suggerisce «l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti». Se la somma che viene anticipata non esaurisce il montante contributivo, l’iscritto conserva il diritto a utilizzare le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, a valere sulla porzione residua.
La circolare prevede che le diverse forme di previdenza complementare mettano a punto specifica documentazione informativa, che contenga almeno i seguenti elementi: un documento che spieghi le caratteristiche della RITA, mettendo in evidenza le condizioni prescritte dalla normativa e la periodicità della fruizione, e un modulo per la richiesta della prestazione.
Essendo l’istituto sperimentale (come l’APe, dal maggio 2017 al 31 dicembre 2018), non sono necessarie modifiche a statuti e regolamenti. Attenzione: la parte del montante che l’iscritto chiede di percepire come rendita, e che quindi viene anticipata, resta comunque in gestione, in modo da mantenere i relativi rendimenti. I fondi di previdenza devono però riversare il montante nella parte più prudente della forma previdenziale (a meno che non sia lo stesso iscritto, esplicitamente e per iscritto, a chiedere il contrario). Tutte queste modalità gestionali vanno indicate nella documentazione informativa, e nel Modulo di richiesta va evidenziato che l’importo della rata può subire variazioni in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.
Per l’erogazione di ogni rata possono essere addebitati dei costi, contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute. All’iscritto va fornita informativa sulle rate pagate su base annuale, nel documento di comunicazione periodica.