Voucher Lavoro: i contratti alternativi

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Marzo 2017
Aggiornato 26 Settembre 2018 11:57

logo PMI+ logo PMI+
Lavoro intermittente, somministrazione, contratti stagionali: le forme contrattuali alternative all'utilizzo dei voucher lavoro abrogati con effetto immediato dal 17 marzo.

Magari lavoro a chiamata oppure contratti stagionali, ma non sempre sussistono le condizioni: di fatto, sono diverse le forme contrattuali alternative che i datori di lavoro si trovano a studiare in questi giorni per sostituire i voucher lavoro, non più acquistabili dallo scorso 17 marzo. Il decreto con cui il Governo ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio crea un vuoto normativo che determina una serie di problemi pratici, almeno fin quando non sarà messa a punto una nuova legge.

Il problema è il seguente: come pagare d’ora in poi le prestazioni finora retribuite con buoni lavoro? Di certo non tramite collaborazioni coordinate e continuative, abrogate dal Jobs Act. Restano altre formule di lavoro flessibile che tuttavia risultano più dispendiose per i datori di lavoro e in molti casi implicano un rapporto subordinato. Senza contare tutte le limitazioni del caso.

Lavoro a chiamata

Una prima soluzione potrebbe essere il contratto di lavoro intermittente o a chiamata: prevede che un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche  con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Si tratta però di una forma contrattuale applicabile solo a giovani fino a 24 anni e a lavoratori con più di 55 anni. E c’è un limite di 400 giornate lavorative con lo stesso datore di lavoro nel triennio, soglia oltre la quale scatta un contratto a tempo indeterminato.

=> Contratto di lavoro intermittente

Somministrazione

La somministrazione consente di utilizzare lavoratori assunti da un somministratore (es.: agenzia interinale) instaurando con loro un rapporto di lavoro flessibile. Anche qui ci sono però dei paletti: il numero dei dipendenti in somministrazione non può superare il 20% della forza lavoro e la sa somministrazione resta comunque una forma di lavoro dipendente, con stipendio non inferiore a quello dei colleghi con mansioni analoghe nell’impresa utilizzatrice. Si tratta quindi di una forma contrattuale economicamente più impegnativa dei voucher lavoro.

Lavoro stagionale

Un’alternativa applicabile a determinate attività può essere rappresentata dai contratti stagionali, che però sono propri di settori particolari (come il turismo) e comunque sono contratti di lavoro dipendente.

=> Voucher lavoro con le vecchie regole

Lavoro flessibile

Anche il cosiddetto Jobs Act Lavoro Autonomo, che prevede nuove formule di flessibilità per i contratti,  non sembra adattarsi: in un caso richiede la partita IVA (Autonomi) ed in un altro (Smart Working) il lavoro dipendente.
In definitiva, non sembrano essere molti gli strumenti a disposizione per aggirare l’ostacolo. Con ogni probabilità, la soluzione maggiormente adottata sarà il ricorso alla somministrazione.

Periodo transitorio

Nel frattempo, si attende l’inizio della trattativa fra Governo e sindacati che dovrà portare alla stesura di un nuovo testo di legge sul lavoro accessorio. Ricordiamo che esiste ancora la possibilità di utilizzare i voucher lavoro solo nel caso in cui fossero già stati acquistati entro il 17 marzo scorso: questi buoni possono essere spesi fino al 31 dicembre prossimo. Il Governo ha sottolineato che il periodo transitorio, pur in mancanza di una legge in vigore, prevede di applicare ai voucher ancora in circolazione le regole della legge appena abrogate (restano obblighi di comunicazione e relative sanzioni).