I contributi previdenziali che l’azienda ha omesso di versare e per i quali sono scaduti i termini di prescrizione, possono essere riscattati, in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi. Il riscatto contributi omessi, che è oneroso, può essere esercitato dall’impresa oppure dal lavoratore, che in questo modo copre periodi utili a raggiungere la pensione, e può poi rivalersi sull’impresa. La possibilità di riscatto contributi è regolamentata dall’articolo 13 della legge 1338/62.
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Se la regolarizzazione avviene da parte del datore di lavoro, la procedura prevede la richiesta all’INPS di aprire la cosiddetta rendita vitalizia reversibile, che sarà pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Questa rendita, integra con effetto immediato le pensioni già in essere, e viene valutata per la maturazione del diritto a pensione.
Attenzione: il riscatto è possibile solo se c’è stato omesso pagamento dei contributi e sono scaduti i termini di prescrizione (cinque anni). Se la prescrizione non è ancora intervenuta, la contribuzione viene automaticamente accreditata all’assicurato a carico dell’INPS, che poi si rivale sul datore di lavoro.
Possono esercitare il riscatto contributi il datore di lavoro per attività lavorativa subordinata, il titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti, il titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti, gli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo (come ad esempio i collaboratori a progetto).
La domanda può essere presentata anche da soggetti già titolari di pensione. In ogni caso, va inviata all’INPS, utilizzando la procedura web oppure recandosi nelle sedi territoriali dell’istituto.
Per quanto riguarda il costo dell’operazione, il calcolo dell’onere dipende dal sistema in cui ricadono le anzianità da riscattare. Si calcolano quindi in modo diverso periodi che ricadono nel sistema retributivo e altri per i quali invece il calcolo è contributivo. In quest’ultimo caso, il calcolo sul costo del riscatto si effettua in percentuale applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla presentazione della domanda (184/1997).
Può anche verificarsi il caso in cui il lavoratore ritenga che la contribuzione, effettivamente versata, non risulti nel suo estratto conto contributivo. Significa che il datore di lavoro ha regolarmente pagato i contributi, che però non risultano sul conto assicurativo del lavoratore. In questo caso, bisogna presentare tutta la documentazione esistente, da parte del lavoratore e dell’impresa, che può essere utile a confermare l’esistenza del rapporto di lavoro e dei contributivi versati (ad esempio, le buste paga).