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Jobs Act Lavoro Autonomo e Agile approvato

di Anna Fabi

Pubblicato 10 Marzo 2017
Aggiornato 2 Ottobre 2018 10:50

Ddl lavoro autonomo approvato alla Camera: novità Dis-Coll strutturale, maternità per autonome, appalti ai professionisti, pagamenti e deducibilità spese, smart working.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi Dis-Coll strutturale, potenziamento del welfare per le professioni ordinistiche, della maternità e del congedo parentale per il lavoro autonomo: sono le novità fondamentali apportate dalla Camera dei Deputati al Jobs Act su lavoro autonomo e smart working, approvato a Montecitorio il 9 marzo, che ora torna al Senato per approvazione definitiva. Il ddl è come noto diviso in due parti, la prima dedicata alle tutele per gli autonomi e la seconda al lavoro agile.
Vediamo le principali misure ivi contenute.

Lavoro autonomo

  • Pagamenti: abusive le clausole unilaterali che cambiano le condizioni del contratto, obbligo pagamenti entro i 60 giorni, oltre i quali vanno comunque pagati gli interessi di mora.
  • Maternità: diritto delle lavoratrici iscritte alla gestione separata al trattamento di maternità anche se non si astengono dall’attività lavorativa, sei mesi di congedo parentale utilizzabile fino al terzo anno di vita del bambino (prima erano tre mesi nel primo anno). C’è anche una delega al governo per ulteriore potenziamento della maternità e dell’indennità di malattia.
  • Dis-COLL: il trattamento di disoccuapzione per i lavoratori autonomi, introdotto in via speeimentale dal JObs ACt, e prorogato dall’ultimo Milleproroghe fino al prossimo lulgio 2017, diventa strutturale.
  • Deducibilità: interamente deducibili le spese di formazione, aggiornamento, master, congressi, fino a un tetto annuo di 10 mila euro, e quelle per  i servizi di certificazione competenze, orientamento, sostegno all’autoimprenditorialità (fino a 5mila euro annui). Deducibili anche le spese sostenute dal professionista per vitto e alloggio.
  • Appalti: possono partepare anche i professinisti, equiparati alle PMI per i piani operativi dei fondi europei.

Smart working

Prevede un contratto scritto, che può essere a termine o a tempo indeterminato, sono disciplinati una serie di aspetti (ad esempio, diritto alla disconnesione), lo smart worker ha diritto a un trattamento economico pari a quello applicati ai colleghi che lavorano in azienda con le medesime mansioni, previste norme in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria, poteri di controllo e disciplinari del datore di lavoro. Definizione:

«Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».