Per i lavoratori del settore agricolo il sistema previdenziale segue regole analoghe a quelle previste per i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione INPS, con alcune peculiarità con riferimento agli operai e al computo dei contributi giornalieri, che vengono valutati diversamente a seconda del tipo di pensione, anticipata, di anzianità o di vecchiaia.
Calcolo giornate
Per il calcolo contributivo dei lavoratori agricoli viene preso come riferimento, ai fini del diritto e della misura della pensione un anno lavorativo composto da 270 giornate annue di contribuzione effettiva, volontaria, o figurativa (se espressa in settimane si contano 6 giornate per ciascuna settimana). Dal conteggio sono escluse le giornate di disoccupazione e malattia.
Le giornate complessive necessarie per raggiungere una specifica prestazione si calcolano moltiplicando i 270 contributi necessari a raggiungere l’anno lavorativo per gli anni richiesti. Se il lavoratore, nell’anno, non raggiunge i 270 contributi obbligatori giornalieri può integrarli con contributi volontari, se li possiede, può contare fino a 52 settimane aggiuntive di contributi non agricoli, possibilità non prevista se possiede già 270 giornate.
Il conteggio dei contributi extra-agricoli va effettuato sulla base di precisi coefficienti di trasformazione:
- 5,1923 giornate per ogni settimana di contributi;
- 4,333 (52/12) settimane per ogni contributo mensile;
- 0,19259 settimane per ogni contributo giornaliero.
Pensione anticipata
Per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l’anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è differente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l’integrazione salariale agricola.
Contributi prima del 1984
Dal 1984 sono cambiate le regole, pertanto i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 devono essere rivalutati, con il seguente coefficiente di rivalutazione:
- 2,60 per uomini;
- 3,86 per donne e ragazzi.
Ai fini del diritto non possono essere contate più di 156 giornate per ciascun anno ed ai fini della misura non possono essere contate più di 270 giornate l’anno, mentre la contribuzione extra agricola è computabile senza limiti. I contributi figurativi per servizio militare, malattia o infortunio, gravidanza e puerperio si trasformati in giornate, contandone 6 per ogni settimana.
Lavoro autonomo extra-agricolo
Non vanno invece rivalutati i contributi versati nelle Gestioni artigiani e commercianti per le giornate agricole anteriori al 1984 e i contributi giornalieri vanno trasformati in settimanali con i seguenti coefficienti:
- per i braccianti, ogni contributo giornaliero deve essere moltiplicato per 0,333, per gli uomini, o per 0,50, per donne e ragazzi;
- per i salariati fissi, ogni contributo mensile va moltiplicato per 4,333 ed ogni contributo giornaliero per 0,173, se anteriore al 1° agosto 1968, o per 0,166, se successivo a tale data.
Eventuali contributi versati nella Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i contributi agricoli:
- non devono essere rivalutati i periodi ante 1984;
- non si stornano le eccedenze;
- un anno di contributi è coperto con 156 giornate;
- i contributi agricoli di donne e ragazzi, di qualsiasi periodo, vanno rivalutati per il coefficiente 1,50.