Il lavoratore che sceglie il cumulo gratuito dei contributi per andare in pensione anticipata – nuova opzione prevista dalla Legge di Stabilità – e aveva già fatto richiesta di ricongiunzione onerosa, può recedere ma con una serie di paletti: il primo è che il recesso è previsto solo nei casi in cui la ricongiunzione riguardi assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive e sostitutive della medesima, quindi restano escluse le casse previdenziali dei professionisti. Altre regole: per chi ne ha diritto, il recesso va chiesto entro fine 2017 e solo se non è stato ancor affettato il pagamento integrale di quanto dovuto.
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Recesso da ricongiunzione
Il riferimento normativo è il comma 197 della Legge di Bilancio 2017, relativo alla possibilità di contestuale recesso dalla ricongiunzione onerosa per coloro che scelgono di utilizzare il nuovo cumulo gratuito per la pensione. Prevede che questa opzione sia riconosciuta solo a coloro che hanno utilizzato la facoltà di ricongiunzione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 29/1979 ma non i professionisti, per i quali la ricongiunzione è regolamentata dalla legge 45/1990.
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Inoltre, il recesso entro un anno dall’entrata in vigore della Legge (quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2017), né è utilizzabile se ha già dato luogo al pagamento della pensione o se è stato perfezionato il versamento integrale dell’onere di ricongiunzione. In pratica, per esercitare il recesso dalla ricongiunzione onerosa, nel caso in cui siano presenti tutti gli altri requisiti sopra esposti, c’è tempo fino alla fine dell’anno. La legge prevede infine la restituzione delle somme già versate a titolo di ricongiunzione, effettuata a partire dal 12esimo mese dalla richiesta di rimborso in quattro rate annuali, senza interessi.
Recesso da totalizzazione
Ricordiamo che la manovra prevede anche la possibilità di recedere dalla totalizzazione dei contributi, sempre nel caso di contestuale esercizio dell’opzione di cumulo: in questo caso c’è un solo requisito da rispettare, che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. In questo caso, la possibilità di recesso riguarda anche i liberi professionisti iscritti alle forme di previdenza di categoria: è previsto il diritto di recesso per le domande di totalizzazione presentate ai sensi della legge 42/2016, che comprende anche le casse previdenziali private.
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