La misura principale introdotta dalla Riforma Pensioni in Legge di Stabilità è l’anticipo pensionistico APe, una norma innovativa dal punto di vista della legislazione previdenziale, in base alla quale ci si può ritirare con al massimo tre anni e sette mesi di anticipo sull’età pensionabile, con un trattamento che poi si restituisce a rate quando si matura il diritto alla pensione vera e propria. Ci sono tre diverse forme di APE previste dalla manovra: l’APe volontaria, che funziona con il meccanismo sopra descritto, l’APe Social, riservata a particolari categorie di lavoratori, il cui costo è a carico dello stato (e quindi non prevede restituzione), e il cosiddetto APe Aziendale, che almeno in parte viene pagato dall’impresa e si può attivare in caso di ristrutturazioni aziendali.
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Analizziamo nel dettaglio come funzionano queste opzioni di pensione anticipata, che in tutti i casi si applicano in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
APe Volontaria
È previsto dall’articolo 166 e seguenti della Legge di Bilancio (232/2016), che definisce l’APe:
«un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità», a lavoratori in possesso di determinati requisiti, «fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza».
Requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia, assegno previdenziale maturato pari al massimo a 1,4 volte il minimo INPS (circa 700 euro lordi). Possono chiederlo i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali di categoria. Il trattamento è commisurato alla pensione maturata: il livello minimo e massimo saranno fissati da decreto attuativo. La durata minima del prestito è di sei mesi (quella massima 3 anni e 7 mesi). Benefici fiscali: l’APE non concorre a formare il reddito IRPEF. C’è un credito d’imposta pari al 50% su un ventesimo degli interessi sul finanziamento, a partire dalla prima rata.
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Anche le istruzioni di domanda saranno contenute nel decreto attuativo e nei provvedimenti di prassi, ma l’impianto è gà delineato dalla Legge di Bilancio: il lavoratore presenta istanza all’INPS (direttamente o tramite intermediario), l’istituto verifica i requisiti, certifica il diritto all’APE e comunica l’importo minimo e massimo ottenibile. Il lavoratore può decidere in che misura attivare il prestito.
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Con la certificazione INPS si può presentare la domanda di APE e di pensione, utilizzando appositi modelli (ancora da approvare) sempre all’INPS, in via telematica, utilizzando l’identità digitale SPID di secondo livello. La domanda contiene anche la scelta del lavoratore sull’istituto finanziario che erogherà il prestito e la compagnia assicurativa per la polizza contro il rischio di premorienza, in entrambi i casi scelti fra gli istituti che stipuleranno appositi accordi quadro fra Ministero, ABI (banche italiane), ANIA (assicurazioni). Il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni, il decreto ministeriale applicativo regolamenterà la facoltà di estinzione anticipata.
La domanda non è revocabile. Se l’INPS non accoglie la domanda, automaticamente si considera nulla anche la contestuale domanda di pensione. Se invece l’istanza ha esito positivo l’erogazione inizia entro 30 giorni. Quando si matura la pensione, l’INPS inizia a trattenere fin dal primo assegno le rate per la restituzione del prestito, riversandolo alla banca finanziatrice. Quindi, in termini semplici, l’INPS resta l’interlocutore del lavoratore-pensionato e della banca.
Provvedimenti attuativi previsti: decreto ministeriale, documenti di prassi INPS, accordo quadro ministero Economia-ABI-ANIA.
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APe Social
La differenza fondamentale con l’APe Volontaria è rappresentata dal fatto che non è prevista la restituzione, l’APe Social è, sostanzialmente, un’indennità pubblica di accompagnamento alla pensione di vecchiaia. Si rivolge a dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla gestione separata. Non è utilizzabile dai professionisti iscritti alle casse private.
Requisiti generali: 63 anni di età, massimo 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, non essere titolari di pensione diretta. Inoltre, bisogna rientrare in una delle seguenti categorie:
- Disoccupati senza più la relativa indennità da almeno tre mesi. Il rapporto di lavoro deve essersi interrotto per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Requisito contributivo: 30 anni.
- Lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, a coniuge o parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave. Requisito contributivo: 30 anni.
- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74%. Requisito contributivo: 30 anni.
- Dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro gravoso all’interno delle seguenti professioni: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Requisito contributivo: 36 anni.
L’indennità è corrisposta per 12 mesi, ed è pari alla pensione a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento della richiesta, fino a un massimo di 1500 euro al mese. Se supera questa importo, la differenza in eccesso va poi restituita con il meccanismo di rate ventennali previsto per l’APe Volontaria.
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Non è compatibile con sussidio di disoccupazione, ASDI, indennizzo chiusura attività commerciali. E’ invece compatibile con redditi da lavoro fino a un massimo di 80mila euro anni per i dipendenti e 4mila 800 euro per gli autonomi. Attenzione: il lavoratore decade dall’APE se raggiunge il requisito per la pensione anticipata.
Provvedimenti attuativi previsti: decreto ministeriali, documenti di prassi.
APe Aziendale
È una forma di anticipo pensionistico che si attiva previo accordo con il lavoratore, contenuta nel comma 172 della manovra. Prevede che l’azienda, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS, in un’unica soluzione alla scadenza del pagamento dei contributi della prima mensilità di APE, un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione del servizio, in modo da produrre un aumento della pensione che compensi in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APe. In pratica, il lavoratore dovrà poi restituire le rate, ma la pensione sarà più alta, e la proporzione fra le due cose di fatto dovrebbe ridurre, o azzerare, l’impatto delle rate.
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I requisiti di accesso e le procedure di accesso sono analoghe a quelle previste per l’APe volontaria.