Dopo le istruzioni del Ministero, arriva la procedura INPS per verificare il diritto alla pensione e accedere all’ottava salvaguardia esodati: il termine è sempre il 2 marzo, lo stesso previsto per la presentazione delle istanze alle direzioni territoriali del lavoro. Riferimento normativo: commi da 214 a 218 della Legge di Stabilità, che tutela 30.700 lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione. Il documento di prassi INPS è il Messaggio n. 289 del 20 gennaio 2017.
=> Ottava salvaguardia, domande alla DTL
Il servizio è disponibile sul sito INPS attraverso il seguente percorso: domanda di prestazioni previdenziali > Pensione > Ricostituzione > Ratei maturi.
Possono accedere i contribuenti o i patronati.
Nel campo “Gruppo”, si seleziona la voce “Certificazione“, nel campo “prodotto” si sceglie la dicitura “Diritto a pensione“. Si prosegue selezionando dal menù “Tipo” la voce “Salvaguardia legge 232/2016“, e poi la tipologia di lavoratori esodati di appartenenza fra le seguenti:
- in mobilità o trattamento speciale edile;
- autorizzati ai versamenti volontari;
- autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
- cessati entro il 30/06/2012;
- cessati dopo il 30/06/2012;
- cessati per risoluzione unilaterale;
- in congedo per figli con disabilità;
- a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Attenzione, le ultime tipologie di lavoratori (cessati per accordi o risoluzione unilaterale, in congedo per figli con disabilità, o infine con contratto a tempo determinato (lettere d, e, f del comma 214 della manovra), devono comunque presentare domanda per ottenere la pensione alle DTL. Quindi, la presentazione all’INPS dell’istanza di verifica del diritto alla pensione non sostituisce l’adempimento dovuto nei confronti delle DTL.
289/2017