Una delle novità fondamentali del nuovo cumulo gratuito contributi previsto dalla Legge di Bilancio consiste nella possibilità di utilizzo anche da parte di coloro che negli anni precedenti avevano già avviato pratiche di ricongiunzione onerosa o di totalizzazione contributi. Ci sono una serie di paletti, ad esempio la ricongiunzione non deve essere già stata completata con il pagamento integrale di quanto dovuto. Ma c’è il diritto al rimborso di quanto già versato. Vediamo esattamente quali possibilità si aprono con la nuova legge.
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Il nuovo cumulo gratuito contributi è previsto dal comma 195 della Legge di Bilancio, e consente (in estrema sintesi) di sommare periodi contributivi in diverse gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia oppure quella anticipata (è questa la novità, il cumulo per la pensione di vecchiaia era già consentito). Altra novità, il cumulo è esteso anche ai professionisti iscritti agli ordini che versano i contributi nelle casse di categoria. La pensione alla fine viene calcolata pro quota con le regole relative a ciascuna cassa, in riferimento ai contributi effettivamente versati.
Per quanto riguarda la ricongiunzione, il comma 197 della manovra prevede la possibilità di recesso, con restituzione di quanto già versato. In parole semplici, un lavoratore che ha già avviato una pratica di ricongiunzione contributi versati in diverse gestioni previdenziali, e ha anche già iniziato a pagare l’operazione, può ripensarci, chiedere il rimborso di quanto già pagato, e passare al nuovo cumulo gratuito. Non è possibile il recesso nel caso in cui sia già stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Altri paletti: la facoltà di recesso deve essere esercitata nel 2017 (entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio). Non può essere utilizzata se la ricongiunzione ha già dato luogo alla liquidazione della pensione.
Per esercitare il recesso con rimborso bisogna presentare apposita domanda. La restituzione delle somme già versate, avviene a partire dal dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali, senza maggiorazioni per interessi.
Ricordiamo la principale differenza fra cumulo e ricongiunzione, importante per chi deve decidere quale opzione scegliere. La ricongiunzione è onerosa, quindi si paga (il conto può essere anche salato), ma la pensione alla fine viene liquidata con le regole della gestione in cui confluiscono i contributi. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, contributivo, o misto. Si tratta quindi d uno strumento che può essere preferibile nel caso in cui le regole di calcolo della gestione in cui confluiscono i contributi siano particolarmente vantaggiose (ad esempio, se consentono il calcolo dell’assegno sull’ultimo stipendio, o mantengono quote retributive, e via dicendo).
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Il cumulo, invece, è gratuito, ma il calcolo come detto avviene pro quota in base alle regole delle singole gestioni. Quindi, se uno degli enti previdenziali a cui sono versati i contributi ha regole pià vantaggiose, queste si applicano solo alla parte di contributi effettivamente confluiti nello stesso ente.
Infine, la totalizzazione. Anche qui, la Legge di Stabilità (comma 198), consente anche a coloro che aveva già presentato domanda di totalizzazione di recedere e passare al cumulo. Il procedimento amministrativo relativo alla domanda di totalizzazione non deve però essersi già concluso. La totalizzazione prevede che la pensione sia interamente calcolata con il sistema contributivo, a meno che non ci sia un autonomo diritto a pensione maturato in una delle gestioni interessate. Quindi, come nel caso precedente, ogni lavoratore dovrà calcolare quale opzione è più conveniente.
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Un’altra differenza da tener presente che riguarda tutti i sistemi, è relativa alla maturazione del diritto alla pensione. Con la ricongiunzione la pensione è maturata con le regole della gestione nella quale confluiscono i contributi. Con la totalizzazione, valgono i requisiti previsti dalla legge 42/2006: per la pensione di vecchiaia 65 e sette mesi di età, 20 anni di contributi, 18 mesi di finestra mobile per la decorrenza. Per la pensione anticipata, 40 anni e sette mesi, più 21 mesi di finestra mobile. Con il cumulo, la pensione di vecchiaia si raggiunge in base alle regole più severe previste dalle varie gestioni interessate (quindi, all’età più alta fra quelle previste dai diversi enti previdenziali in cui sono versati contributi che si decide di cumulare), la pensione anticipata si raggiunge con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e dieci mesi per le donne).