Un mese in più di NASpI per i lavoratori stagionali, penalizzazioni sull’assegno dei vari trattamenti di disoccupazione per chi non accetta offerte di lavoro congrue o non adempie ai vai doveri previsti dal patto di servizio personalizzato: l’INPS fornisce chiarimenti sulle modifiche al Jobs Act previste dal decreto 185/2016 in materia di sussidi per disoccupati. Nel dettaglio, le disposizioni operative sono contenute nella circolare 224/2016 e riguardano le seguenti normative:
- NASpI stagionali: l’articolo 2, comma 1, lettera e, del decreto 185/2016, modifica l’articolo 43 del Dlgs 148/2015, introducendo il comma 4 bis che incrementa di un mese la durata della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo limitatamente agli eventi di disoccupazione del 2016;
- sanzioni disoccupazione: l’articolo 4, comma 1, lettera l, del decreto 185/2016, modifica l’articolo 21 del dlgs 150/2015, in materia di misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupazione percettori delle prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.
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NASpI
I lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali interessati da cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel 2016, hanno diritto a un mese in più di NASpI nel caso in cui la durata del trattamento sia inferiore a quella calcolata tenendo conto anche dei periodi contributivi del quadriennio precedente che hanno già dato luogo a trattamenti di disoccupazione. In ogni caso, il trattamento non può superare le quattro mensilità.
Esempio: lavoratore che nei quattro anni precedenti ha 30 settimane di contribuzione, al netto di quelel già utilizzate per precedenti trattamenti di disoccupazione. Il calcolo secondo i criteri generali (articolo 5 del decreto legislativo 22/2015), prevede 15 settimane di NASpI (tre mezzi e mezzo circa). Se il lavoratori ha periodi di contrbuzione che hanno già dato luogo a trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti, ASpI o mini ASpI 2012, pari a 24 settimane, per cui la differenza con il trattamento precedentemente calcolato è almeno di 12 settimane, c’è il diritto a un mese in più di NASpI. Aggiungendo un mese ai tre mesi e mezzo prima calcolati, si supera però il limite consensito di quattro mesi. Risultato: a questo lavoratore verranno riconosciute due settimane in più di NASpI, quindi prenderà in tutto quattro mensilità. La circolare INPS riporta esattamente i codici ATECO delle imprese del tutismo e degli stabilimento terminali che rientrano nelle categorie con diritto a un mese in più di NAsPI.
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Sanzioni disoccupazione
Il patto di servizio personalizzato, previsto dall’articolo 21 del dlgs 150/2015, prevede una serie di obblighi per il lavoratore che percepisce ASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità, Asdi (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze, partecipazione a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, e di politica attiva, accettazione di congrue offerte di lavoro). Il decreto correttivo del Jobs Act interviene sul successivo articolo 21 relativo alle sanzioni per eventuali inadempienze. Ecco le sanzioni, che cambiano per le diverse tipologie di trattamento.
Violazione |
Sanzioni per chi percepisce ASpI, NASpI, DIC-COLL Mobilità |
Sanzioni per chi percepisce ASDI |
Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. |
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Mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. |
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Mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. |
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Mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di congrua offerta di lavoro. |
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In realtà non ci sono grossi cambiamenti rispetto al testo originario della norma previsto dal Dlgs 150/2015. Una delle precisazioni riguarda il caso di mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo e riqualificazione (il punto tre della tabella), con l’applicazione delle sanzioni anche al caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.
Per quanto riguarda la mancata accettazione di offerta di lavoro, la congruità è definita dall’articolo 25 del decreto 150/2015. Molto in sintesi: coerenza con le esperienze maturate, distanza da casa non più di 50 chilometri (o comunque 80 minuti con i mezzi pubblici), livello di retribuzione superiore almeno del 20% all’importo lordo dell’indennità di disoccupazione.
L’INPS applica le sanzioni dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. la decurtazione riguarda anche i contributi figurativi. Se la disoccupazione spettante è inferiore alla sanzione, l’INPS la applica all’intero residuo. Se il provvedimento è comunicato dal centro per l’impiego in data successiva alla prestazione (che quindi è già stata incassata), l’INPS chiederà la restituzione dell’importo dovuto.
Il lavatore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.
INPS