La contribuzione addizionale per i sussidi lavoro, come la cassa integrazione, che le imprese devono versare in base alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24 settembre 2015, anche se l’evento di sospensione dal lavoro è antecedente. Se invece l’istanza è presentata dopo tale, anche se la CIG inizia in un momento successivo si applicano le regole previste dalla vecchia normativa. Lo chiarisce la circolare INPS 199/2016, che fornisce nuove indicazioni operative per le imprese sull’articolo 5 del sopra citato decreto legislativo.
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Ricordiamo innanzitutto che le aliquote previste dal decreto (che valgono anche per i fondi di solidarietà) sono le seguenti:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi fino la limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% fra 52 e 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane.
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L’articolo 44 del decreto di riforma ammortizzatori sociali prevede che le nuove regole di calcolo della contribuzione addizionale si applichino ai trattamenti chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015). L’INPS sottolinea che la discriminante è la data della domanda e non quella in cui parte il trattamento di integrazione salariale.
Con specifico riferimento alla cassa integrazione straordinaria, per gli interventi che erano già partiti prima dell’entrata in vigore del decreto, si continuano ad applicare le vecchie regole anche in caso di proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015, e istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.
Si applicano le regole precedenti alla Riforma anche a tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.
Stessa regola per quanto riguarda il superamento delle 52 o 104 settimane, e la conseguente applicazione dell’aliquota corretta, si considerano i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Se invece la cig è iniziata dopo, ma la domanda è precdente al 24 settembre 2015, il periodo non si calcola. Con eslcusivo riferimento alla cassa straordinaria, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti a cui si applica il regime transitorio previsto dalla circolare INPS numero 30 del 9 novembre 2015 e dalla nota 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.
Le imprese provvedimento al versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di una porssima circolare applicativa INPS, che fornirà anche codici da applicare per il conguaglio da indicare nella dichiarazione Uniemens e modalità di calcolo e versamento.