E’ possibile effettuare comunicazioni plurime indicando tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa sul lavoro accessorio (inizio e ora della prestazione) inviando nuove comunicazioni in caso di modifiche. Sono alcune delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nella Nota 20137 del 2 novembre emanata dal Ministero del Lavoro.
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Ricordiamo che la normativa di riferimento sui voucher è l’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, modificato dal dlgs 185/2016. Prevede che i datori di lavoro (imprese e professionisti) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (mediante SMS o email), dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine prestazione.
Procedure particolari per gli imprenditori agricoli, che effettuano le comunicazioni con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni e senza indicare gli orari di inizio e fine attività. In tutti gli altri casi, invece, questi dati sono obbligatori, anche se la comunicazione riguarda più giornate lavorative.
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La comunicazione cumulativa, chiariscono le FAQ, è possibile nel caso in cui l’attività di lavoro accessorio si svolga per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì, ma vanno specificate tutte le giornate interessate e il luogo e l’ora di inizio e fine prestazione di ogni singola giornata. Può anche essere riferita a una pluralità di lavoratori, sempre esponendo dettagliatamente i relativi dati.
E’ possibile effettuare una sola comunicazione se un lavoratore presta l’attività in un’unica giornata ma in due fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24, sempre indicando tutti gli orari.
Se intervengono cambiamenti rispetto a una comunicazione già effettuata, bisogna inoltrare una comunicazione specifica, con le seguenti regole:
- cambiamento relativo a nominativo del lavoratore, luogo della prestazione, cambiamento di orario: la comunicazione va effettuata 60 minuti prima dell’inizio della prestazione
- prolungamento orario di lavoro rispetto alla comunicazione effettuata: la comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’attività ulteriore
- prestazione terminata in anticipo: entro i 60 minuti successivi
- assenza del lavoratore: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio.
Le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale è stata omessa la comunicazione) si applicano anche nel caso in cui non vengano rispettati i termini sopra esposti. Se però il datore di lavoro non effettua nè le comunicazioni previste dai nuovi obblighi, né quelle già previste precedentemente nei confronti dell’INPS, si applicano le sanzioni per lavoro nero (non quelle per mancata comunicazione).
Attenzione: gli obblighi di comunicazione valgono solo per imprese e professionisti. Altri soggetti con partita IVA che non rientrano in nessuna di queste due categorie (ad esempio pubbliche amministrazioni, ambasciate, partiti, sindacati, ONLUS) devono solo fare le comunicazioni INPS, non quelle previste dalla nuova normativa sui voucher lavoro.
Il ministero specifica infine che le comunicazioni possono essere effettuate tramite professionisti abilitati. Ricordiamo che nella circolare dell’ispettorato del lavoro del 17 ottobre sono riportati tutti gli indirizzi mail a cui inviare le comunicazioni e che la sede competente del ministero è quella del luogo in cui si svolge la prestazione. Se comunque il committente la invia a una sede diversa, l’obbligo si considera validamente rispettato.