Il decreto Correttivi Jobs Act (G.U. 235/2016) ha modificato le regole per l’assunzione di disabili (di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 68/1999): per rientrare nel computo, la riduzione della capacità lavorativa deve essere pari o superiore al 60%, applicandosi anche per i lavoratori non assunti tramite collocamento obbligatorio e già disabili prima dell’assunzione. La precedente formulazione si riferiva a una riduzione della capacità « superiore al 60%», mentre il decreto correttivo sostituisce con « pari o superiore al 60%».
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Quote minime
Ricordiamo che le quote di riserva dipendono dalle dimensioni dell’azienda:
- imprese oltre i 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati;
- imprese fra i 36 e i 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
- imprese fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile (fino al 2016, l’obbligo solo in caso di nuove assunzioni, dal 2017 sempre sopra i 15 dipendenti).
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Sanzioni
Le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano tali vincoli diventano ancora più severe.
Per mancata comunicazione obbligatoria (articolo 9, comma 6 legge 68/1999), con la nuova norma il datore di lavoro paga una sanzione «pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo», che è di 30,64 euro al giorno. Quindi, 153 euro, contro gli attuali 62,77 euro al giorno (oltre il doppio).
Per mancata assunzione a copertura della quota di riserva obbligatoria, all’azienda si applica la procedura di diffida, che prevede la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici».