Tracciabilità voucher lavoro, modifiche in materia di apprendistato, contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, proroga ammortizzatori sociali per crisi aziendali, nuovo ispettorato del lavoro, controllo a distanza: sono alcuni dei correttivi apportati al Jobs Act ed entrate in vigore con la pubblicazione del decreto legislativo 185/2016 in Gazzetta Ufficiale.
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Si compone di sei articoli, che integrano e modificano precedenti decreti attuativi del Jobs Act.
Sul fronte Riforma Contratti (modifiche al Dlgs 81/2015), la novità fondamentale riguarda la tracciabilità dei buoni lavoro, con i nuovi obblighi procedurali per imprese e professionisti. Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, vanno comunicati all’ispettorato del lavoro dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine prestazione. Per gli imprenditori agricoli, il limite temporale è 3 giorni. Sanzioni da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore in relazione al quale viene omessa la comunicazione.
=> Voucher lavoro, decreto tracciabilità
Ci sono poi due novità sui contratti di apprendistato:
- alta formazione e ricerca: il dlgs 81/2015 prevede che l’attivazione dei percorsi formativi avvenga su base di convenzioni regionali. La novità è che, in mancanza di queste regolamentazioni, interviene un decreto ministeriale sulla definizione dei livelli essenziali. Resta ferma la validità delle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca;
- qualifica e diploma professionale: possibile proroga di un anno, solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto 9 ottobre 2016), nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il diploma.
Modificato il decreto 148/2015 sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: i contratti di solidarietà difensivi (riduzione orari di lavoro per non effettuare licenziamenti), si possono trasformare in solidarietà espansiva (riduzioni di orario per effettuare assunzioni). Previsti una serie di paletti: il contratto di solidarietà deve essere in corso da almeno 12 mesi, oppure stipulato prima del primo gennaio 2016. Integrazione salariale è al 50% di quella originaria, la restante parte è a carico del datore di lavoro.
Proroga anche della cassa integrazione per casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, e in presenza di un piano industriale, un mese in più di NASpI per gli stagionali del turismo, controllo a distanza dei lavoratori (audiovisivi e apparecchiature per finalità di controllo in mancanza di accordo sindacale possono essere installati su autorizzazione dell’ispettorato nazionale del lavoro.
in Gazzetta Ufficiale