È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.232 del 4-10-2016) il Decreto ministeriale numero 96512 di concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010, autorizza l’INPS ad erogare le mensilità relative ai cosiddetti esodati di Sacconi (l’allora ministro del Lavoro) che prima del 2011 avevano che siglato accordi per l’uscita dal mondo del lavoro e la cui pensione avrebbe avuto decorrenza nell’anno 2016.
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Si tratta degli ultimi contingenti di lavoratori che dopo aver stretto accordi per uscire dal mondo del lavoro hanno visto slittare la decorrenza della loro pensione per effetto delle finestre mobili introdotte dal 1° gennaio 2011 dal Dl 78/2010, rimanendo in quell’intervallo di tempo senza lavoro né stipendio, analogamente a quanto avvenuto con gli esodati della Riforma Pensioni Fornero.
Ora per questi esodati è stato autorizzato un prolungamento del sostegno al reddito a patto che la finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si collocasse tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2016. Si tratta in particolare di:
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 (cessati dal servizio entro la medesima data) e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Nel decreto si legge che:
“Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto-legge”.
Il beneficio verrà concesso ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.