L’accordo raggiunto sulla Riforma Pensioni 2017 fissa obiettivi precisi per quanto riguarda pensione anticipata dei precoci e di chi svolge lavori usuranti, con attuazione nella prossima Legge di Stabilità (Legge di Bilancio). Vediamo dunque come cambieranno le regole di pensionamento per queste categorie.
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Lavori precoci
Platea: i benefici riguardano solo chi aveva almeno 12 mesi di contributi legati al lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento del 19esimo anno di età.
Vantaggi: eliminazione definitiva delle penalizzazioni al trattamento pensionistico previste per chi si ritira prima dei 62 anni dalla Riforma Fornero (decurtazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, del 2% per ogni anno prima dei 60 anni), sospese dalla Legge di Stabilità 2015 fino al 2017; requisito contributivo ridotto a 41 anni (dai 42 attuali) se il lavoratore ammesso alla platea sopra indicata è anche disoccupato senza ammortizzatori sociali, persona con disabilità o lavoratore occupato in attività gravose.
Tali attività gravose sono ancora da definirsi, utilizzando come criteri di massima la normativa sulle attività usuranti (in particolare il decreto legislativo 67/2011), l’analisi delle mansioni per le quali, sulla base della normativa italiana e delle analisi scientifiche internazionali, si sono rivelati più alti i rischi di “stress lavoro correlato” (istituto previsto a livello europeo e recepito in Italia nel 2008) e infine la verifica degli indici infortunistici e di malattie professionali in funzione del crescere dell’età anagrafica.
La norma relativa ai lavori precoci è fra quelle della fase 1 individuata dall’accordo Governo – Sindacati, che comprende le misure destinate ad essere inserite in Legge di Stabilità 2017, per cui tali attività dovranno essere definite in tempi brevi (manovra presentata a metà ottobre e approvata entro fine anno).
Lavori usuranti
Previste migliori condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori occupati in mansioni usuranti, così come definite dal dlgs 67/2011:
- attività previste dall’articolo 2 del DM Lavoro 19 maggio 1999 come ad esempio lavori in galleria, cava o miniera, palombari, lavori ad alte temperature, asportazione dell’amianto;
- lavori notturni;
- lavori a turni;
- conducenti veicoli con almeno 9 posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.
Questi lavoratori accedono alla pensione con un anticipo da 12 a 18 mesi rispetto all’attuale normativa agevolata: di fatto vengono eliminate le finestre mobili previste dall’articolo 24, comma 17bis, del 201/2011. L’attuale normativa prevede che a questi lavoratori venga applicato, se più favorevole, il sistema delle quote (età + 35 anni di contributi). Altri benefici previsti: eliminazione dell’aspettativa di vita (il requisito non verrà alzato nel 2019, quando scatterà il prossimo adeguamento), semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.
Per accedere al beneficio, bisogna aver svolto l’attività usurante:
- per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro;
- per almeno la metà degli anni della vita lavorativa.