Entro la scadenza del 30 settembre, i titolari di pensione che percepiscono anche un reddito da lavoro autonomo e rientrano nel divieto parziale di cumulo (articolo 10, dlgsl 503/1992) devono trasmettere la dichiarazione reddituale (RED) all’INPS, che con Messaggio 3817/2016, fornisce i dettagli operativi. Si può procedere:
- online, dal sito INPS attraverso i Servizi per il cittadino (accesso tramite PIN) > Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato > Dichiarazione redditi per l’anno 2015.
- via PEC, inviando alla sede competente il modulo 503 AUT (disponibile dalla sezione MODULI del sito INPS).
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Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili che risultano dalla dichiarazione vengono calcolate provvisoriamente dall’ente previdenziale in base alla dichiarazione dei redditi prevista in corso d’anno; si effettua poi il conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi. La mancata presentazione della dichiarazione all’INPS comporta una sanzione pari all’importo annuo della pensione, prelevata direttamente sulle rate di pensione.
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Divieto di cumulo
L’obbligo di dichiarazione riguarda i soggetti che ricadono nel divieto di cumulo, applicato ai trattamenti di inabilità dei dipendenti pubblici e alle pensioni di invalidità con meno di 40 anni di contributi.
Vanno dichiarati i redditi da lavoro autonomo al netto dei contributi assistenziali e previdenziali già versati e al lordo delle ritenute erariali. Se il reddito è da impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
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Niente divieto
Ci sono delle eccezioni (al divieto e all’obbligo di dichiarazione) per i soggetti sopra indicati:
- reddito da lavoro autonomo non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 6mila 524,57 euro;
- attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
- indennità connesse a tutte le cariche pubbliche elettive: presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei;
- indennità dei giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario.
Sono inoltre esclusi in tutti i casi dall’obbligo di dichiarazione:
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia: per effetto dell’articolo 72 della legge 388/2000, dal primo gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo: dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto 112/2008;
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima: dal primo gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni: il requisito dei 40 anni comprende anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi. All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata della legge 335/1995, anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.