In caso di insolvenza del datore di lavoro,a quest’ultimo si sostituisce il Fondo di garanzia INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il Fondo interviene nella corresponsione di TFR e mensilità ai dipendenti quando il datore di lavoro versa in accertato stato di insolvenza per mancanza di mezzi di pagamento e impossibilità di procurarseli tramite ricorso al credito.
Questo, anche se l’azienda non è fallita. Ma ci sono dei precisi requisiti da rispettare.
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A dover fornire la prova dell’insolvenza del datore è il lavoratore destinatario di tali somme, anche semplicemente attraverso un pignoramento non andato a buon fine purché si possa dimostrare che non vi sono altri beni del datore, come ricordato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro n. 17593/2016.
Non è invece sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a fallimento il pignoramento infruttuoso presso il debitore volto a recuperare i soldi spettanti, a meno che il lavoratore provi, effettuando opportune ricerche, l’inesistenza di altri beni utilmente aggredibili con azione esecutiva.
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Le ricerche de lavoratore, precisa ora la Cassazione, devono essere condotte con l’uso della normale diligenza, vanno effettuate presso i luoghi ricollegabili al debitore e si giustificano, rispetto al minor onere imposto al lavoratore dipendente da un’impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest’ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale (Cass. n. 4783 del 2003).
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