Apprendistato per il diploma, i contributi

di Barbara Weisz

2 Settembre 2016 15:18

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Dipendente in apprendistato per la qualifica o il diploma con aliquota al 5% sulla retribuzione effettiva, niente contributi per la formazione esterna.

I contributi che il datore di lavoro deve pagare per la formazione degli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono pari al 5%, mentre non è dovuto nulla per la formazione esterna non retribuita: la precisazione è fornita dal Ministero del Lavoro in risposta a specifico interpello. Il quesito riguarda gli obblighi contributivi del datore di lavoro in relazione alla formazione che, come è noto, è prevista nei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

=> Guida ai contributi per apprendistato formativo

L’apprendistato, si legge nell’interpello, è:

“un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”.

La contribuzione obbligatoria si calcola applicando l’alqiuota alla retribuzione effettivamente corrisposta, che deve rispettare i contratti collettivi. L’aliquota è del 10%, in base alla legge 296/2006 (articolo 1, comma 773), ma è stata abbassata al 5% in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 dall’articolo 22 della legge 183/2011. Quindi, la contribuzione va calcolata applicando l’aliquota del 5% alla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista.

Qui c’è un punto importante, perché la retribuzione che il datore di lavoro paga per le ore di formazione a proprio carico, è pari al 10% dello stipendio. Normalmente, quando il salario non  raggiunge i minimali di legge la contribuzione si paga in base ai minimali. La regola non vale per gli apprendisti, quindi i contributi si calcolano sulla retribuzione ridotta.

=> Apprendistato formativo, il sistema duale

Per quanto riguarda infine le ore di formazione esterna, il Jobs Act (articolo 43, comma 7, decreto legislativo 81/2015) prevede che il datore di lavoro sia esonerato da qualsiasi obbligo retributivo, e di conseguenza, specifica il ministero, non pagherà nemmeno i contributi. Non c’è diritto alla contribuzione figurativa.

 Ministero del Lavoro