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Smart working: il punto sulla nuova legge

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Agosto 2016
Aggiornato 28 Febbraio 2017 10:15

Come cambia la legge sullo smart working dopo il passaggio in Commissione al Senato: definizione di lavoro agile, forma del contratto, retribuzione, ecco la normativa.

Viene ridefinito lo smart working, lavoro agile, per meglio identificare l’obiettivo che la legge si pone, sono state inserite una serie di regole sulla forma del contratto di lavoro, ci sono novità ad esempio sul fronte del diritto all’apprendimento permanente: il passaggio in Commissione al Senato del disegno di legge sul lavoro agile, il cosiddetto Jobs Act autonomi, ha comportato una serie di modifiche alla parte della legge che si riferisce specificamente allo smart working.

=> Jobs Act lavoro autonomo, novità per i professionisti

Lo smart working è

una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

Restano immutate le disposizioni relative a strumenti tecnologici (il datore di lavoro è responsabile di sicurezza e buon funzionamento strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa), premi di produttività (con l’estensione del diritto a percepirli, nei casi in cui sono contrattualmente previsti in azienda, anche agli assunti con contratti di lavoro agile).

=> Smart working: il testo del Governo

Il contratto è sottoscritto fra le parti, e contiene modalità dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, tempi di riposo, misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato (in questo caso, preavviso minimo di trenta giorni, che diventano 90 nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999). In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il trattamento economico, come già previsto dal testo originario, è pari a quello dei colleghi che svolgono pari mansioni, è possibile riconosce al lavoratore in smart working il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. Nessuna variazione su obblighi relativi a sicurezza, protezione dati, obbligo assicurazione infortuni. Soppresso l’articolo che prevedeva la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre ulteriori elementi di supporto al lavoro agile.

approvato in Commissione.