Reclusione da uno a sei anni per chi assume manodopera per sfruttarla, che aumentano da cinque a otto nel caso in cui ci siano le aggravanti di violenza o minaccia, e multe per le imprese che possono andare da 500 a 2mila euro per ogni lavoratore reclutato: sono le nuove pene contro il caporalato in agricoltura previste dal Ddl approvato dal Senato, che ora passa all’esame della Camera. Un testo che inasprisce le misure sia contro i caporali, ovvero coloro che effettuano il reclutamento, sia contro le imprese. Innanzitutto, la norma riscrive l’articolo 603 bis del codice penale, che definisce il reato di caporalato, commesso da
«Chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori», oppure «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».
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Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La norma prevede, come detto, la reclusione, oltre alle multe, e introduce l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Per quanto riguarda l’impresa, dispone una sorta di commissariamento, nominando uno o più amministratori che affiancano l’imprenditore nella gestione dell’azienda, e riferiscono al giudice ogni tre mesi, o comunque ogni volta che emergono irregolarità, controllanoil rispetto di norme e condizioni lavorative, regolarizzano le posizioni dei lavoratori oggetto di sfruttamento. Estese le protezioni del fondo antitratta alle vittime del caporalato. Infine, previste misure di riorganizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità.
approvato in Senato.