Il Ministero del Lavoro ha fornito, con la Circolare n. 24/2016 chiarimenti in merito ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a favore di lavoratori appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività. I chiarimenti vanno ad integrare quelli forniti con la Circolare n. 1/2016 a seguito dei numerosi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, per ottenere chiarimenti in merito.
=> Ammortizzatori sociali 2016
In particolare il Ministero precisa che le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale, possono richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.
È dunque possibile sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale, qualora:
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
- nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi;
- il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del Ministero
Possono essere ammesse alla CIGS:
- le imprese che rispettino le suddette condizioni e, sottoposte a fallimento, presentino un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori;
- le imprese in concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato preveda, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.
.