Co.co.co Call Center: la nuova disciplina

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Luglio 2016
Aggiornato 26 Settembre 2018 11:59

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La nuova ipotesi di accordo per le Co.co.co. per Call Center, una disciplina sperimentale valida fino al 31 dicembre 2018.

È stata firmata il 14 luglio 2016 l’ipotesi di accordo per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per Call Center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici da parte delle quattro associazioni aderenti a Confcommercio – Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi – e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Nidil-Cgil.

Ipotesi di accordo

Si tratta di una disciplina sperimentale valida a decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2018 che rappresenta la prima regolamentazione collettiva per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per alcune figure specifiche a fronte dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia. Da precisare tuttavia che l’ipotesi di accordo dovrà essere validata entro il 30 settembre 2016.

Figure professionali

L’accordo si è concentrato sull’individuare le figure professionali, a fronte della nuova normativa, possono dar luogo ad un rapporto di co.co.co. autentico. Si tratta in particolare di 5 figure rientranti nell’attività esclusivamente “outbound” dei Call center e altre 7 figure operanti in aziende di servizi, tutte indicate specificatamente nell’articolo 2 dell’ipotesi e quasi tutte già in passato oggetto di analoghi accordi da parte di altre federazioni sindacali con diverse associazioni datoriali.

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Compensi

Dunque è stato determinato il compenso da erogare loro, stabilendo che il corrispettivo spettante al collaboratore non possa essere inferiore ai minimi stabiliti nell’accordo stesso, e debba essere in generale commisurato alla qualità e quantità di lavoro necessario a far fronte all’incarico, alla professionalità e al livello di raggiungimento degli obbiettivi concordati.

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La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile, fatta eccezione per compensi mensili di importo pari o inferiore a 100 euro, che potranno essere corrisposti con cadenza trimestrale. Viene prevista una progressione del compenso orario, con base di partenza a settembre 2016 e maturazione definitiva a settembre del 2018. I compensi minimi lordi fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente sono:

  • 1/9/2016 6 euro;
  • 1/3/2017 6,70 euro;
  • 1/9/2017 7,40 euro;
  • 1/3/2018 8,10 euro;
  • 1/9/2018 8,75 euro.

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