Tratto dallo speciale:

Agevolazioni sul personale in somministrazione

di Francesca Vinciarelli

21 Luglio 2016 11:00

Bonus ricerca e sviluppo: credito d'imposta anche per i lavoratori con contratti di somministrazione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Possono fruire del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo anche i datori di lavoro che hanno sostenuto spese per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato impiegato, nella misura in cui detti lavoratori partecipano effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore ed in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma primaria e di attuazione.

=> Assunzioni agevolate: guida ai nuovi incentivi

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E/2016 in risposta ad un interpello con il quale chiarisce che tale tipologia di spesa va equiparata a quelle per il personale dipendente poiché il rapporto di lavoro che si instaura tra l’azienda utilizzatrice ed il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e dipendente.

Dunque anche per i lavoratori somministrati alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Spetta un credito d’imposta del 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca, contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative.

=> Assunzioni personale qualificato: il credito d’imposta

L’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) spetta per i costi sostenuti a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Con riferimento al contratto di somministrazione, sono esclusi dal beneficio i costi sostenuti dal datore di lavoro relativi al contratto commerciale stipulato con il somministratore.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 55/E/2016.