Aggiornate le FAQ sulle dimissioni online da parte del Ministero del Lavoro, con particolare riferimento al recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 81/2015. Il Ministero chiarisce che l’eventuale recesso dell’apprendista deve essere manifestato attraverso la procedura telematica prevista dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015.
=> Leggi le altre FAQ sulle Dimissioni Online
Questo perché si tratta di un rapporto di lavoro subordinato il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.
Ricordiamo che l’obbligo di dimissioni telematiche riguarda solo il settore privato e non il pubblico impiego. Sono inoltre esclusi il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa.
Utilizzano le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.
=> Dimissioni online, obbligatorie dal 12 marzo
Nel caso in cui le dimissioni siano state presentate prima del 12 marzo ma abbiano effetto successivamente, non scatta la nuova procedura (si applicano le vecchie regole previste dalla legge 92/2012).
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