Con il Messaggio n. 3112/2016 l’INPS fornisce indicazioni in merito ai Fondi di solidarietà (articolo 26 decreto legislativo n. 148/2015) e al recupero dei contributi per gli apprendisti non professionalizzanti. In particolare viene chiarito che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata, con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusivamente a questi ultimi vengono riconosciute le relative prestazioni.
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Si tratta del contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, volto a finanziare le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà.
Nell’eventualità che i datori di lavoro abbiano versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà con riferimento a lavoratori assunti con contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante, per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016, le somme potranno essere recuperate entro il 16 ottobre 2016.
Nel Messaggio l’Istituto chiarisce dunque le modalità di recupero, fornisce istruzioni contabili e riporta nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.
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Il nuovo Messaggio INPS rappresenta un’errata corrige del Messaggio n. 3109 del 18 luglio 2016.
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