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Visite fiscali su segnalazione aziendale

di Noemi Ricci

12 Maggio 2017 07:13

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Niente orari di reperibilità e visite fiscali ai dipendenti in caso di assenza dal lavoro per malattia grave, ma l'azienda può suggerire ispezioni per la verifica dei requisiti.

L’esenzione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali in orario prestabilito ai dipendenti assenti dal lavoro per malattia scatta in caso di:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

=> Orari visite fiscali: le risposte dell’Esperto

Certificati medici

medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati che redigono i certificati di malattia, con le indicazioni sulle patologie che danno diritto agli esoneri, devono:

  • certificati telematici – valorizzare i campi “terapie salvavita” / “invalidità” (DM 18 aprile 2012);
  • certificati cartacei – attestare esplicitamente la sussistenza delle fattispecie ai fini dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità.

Secondo consolidata giurisprudenza, in queste situazioni i medici agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

=> Visita fiscale malattia, nuove regole ed esoneri

Ispezioni

I datori di lavoro privati, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’INPS nei confronti dei dipendenti, non possono fare istanza di ispezione domiciliare per questi lavoratori ma possono segnalare via PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a lavoratori esentati per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica (cfr. circolare n. 95/2016 INPS).

=> Malattia: orari di reperibilità per visite fiscali

Anche in queste situazioni, l’INPS conserva il potere-dovere di accertare fatti che comportino il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Dunque, nei casi indicati, i dipendenti sono esentati dalla reperibilità ma non dai controlli dell’Istituto volti a verificare la correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa.

Fasce orarie

Ricordiamo che, in generale, le fasce di reperibilità previste per il settore privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

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