Interpretazione estensiva INPS delle norme che regolano la pensione ai superstiti ai figli: se studenti lavoratori, hanno diritto al trattamento in caso di reddito inferiore al minimo pensionistico maggiorato del 30% (significa 8mila 481 euro annui). Il figlio studente ha il diritto alla pensione ai superstiti anche nel periodo di vacatio studii compreso fra la fine del liceo e l’inizio dell’università, oppure fra la laurea triennale e quella quinquennale. La precisazione è contenuta nel Messaggio n.2758 del 21 giugno 2016.
La regola generale è la seguente: il figlio ha diritto alla pensione di reversibilità, anche se maggiorenne, se studia e non lavora, fino ai 21 anni nel caso in cui frequenti scuole superiori o professionali, fino ai 26 anni se studente universitario. Il chiarimento si applica a due casi particolari: studente che presta anche attività lavorativa e periodi di vacatio studii fra un ciclo e l’altro.
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Figlio studente lavoratore
E’ riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al figlio studente lavoratore, sempre nei limiti di età sopra indicati, nel caso in cui nel momento nel decesso del genitore il suo reddito sia inferiore al minimo pensionistico maggiorato del 30% (8.481 euro annui). Il calcolo va parametrato al periodo di attività lavorativa. Nel caso in cui il reddito da lavoro del figlio sia superiore, non c’è diritto alla pensione di reversibilità.
Il figlio deve presentare domanda all’INPS indicando, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, e il relativo periodo di percezione. Ogni variazione successiva del reddito va a sua volta dichiarata: se determina il superamento del tetto, il trattamento è revocato e vanno restituite le somme già percepite. Se viceversa, la variazione comporta un reddito inferiore, l’INPS procede al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.
Esempi
Decesso del genitore il 5 luglio 2015, il figlio presta attività lavorativa dal primo luglio al 30 settembre 2015 e percepisce un reddito lordo pari a 750 euro per il mese di luglio, 800 per il mese di agosto, 200 per il mese di settembre. In tutto, 1750 euro. L’importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015, 8.481,941 euro, riparametrato ai tre mesi di attività lavorativa (bisogna dividere per 13 e poi moltiplicare per 3), è pari a 1.957,371 euro. Quindi, il superstite rientra nei limiti di reddito e ha diritto alla pensione di reversibilità, a partire dal primo agosto 2015 (primo giorno del mese successivo al decesso).
Decesso del genitore sempre il 5 luglio 2015, il figlio svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il primo luglio 2015 e il 30 settembre, percepisce un reddito lordo pari a 800 euro in luglio, 800 euro in agosto, 400 euro in settembre. In tutto, 2mila euro, cifra che supera il trattamento minimo riparametrato al periodo di tre mesi di lavoro. Non c’è diritto al trattamento di reversibilità.
Per quando riguarda il mantenimento del diritto o l’eventuale sospensione, nel caso in cui il figlio sia già titolare di pensione ai superstiti e svolga un periodo di attività lavorativa, fino a quando il reddito resta inferiore al trattamento minimo maggiorato del 30%, mantiene il diritto alla pensione di reversibilità. Se c’è un periodo di attività lavorativa durante il quale il tetto di reddito viene superato, il diritto alla pensione è sospeso per il periodo in questione. Tornando all’esempio del figlio che, per i tre mesi da luglio a settembre 2015 guadagna un totale di 2mila euro, somma superiore al tetto di 1.957,371 euro: nel periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre 2015, il figlio non prende la pensione di reversibilità.
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Figlio studente
Come detto, il figlio studente ha diritto alla pensione di reversibilità nei limiti di età sopra esposti. La precisazione riguarda il caso particolare della vacatio studii, ovvero dei periodi di pausa studi per passaggio da un ciclo a un altro. Se il decesso del genitore avviene fra superiori e università, oppure fra laurea triennale e quinquennale, il figlio ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Attenzione: l’iscrizione al corso di studi successivo deve avvenire senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Stesse regole per il mantenimento della pensione del figlio studente titolare di un trattamento di reversibilità: quando termina un ciclo di studi, mantiene il diritto nel periodo compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, e tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica. Nei periodi di vacatio studii diversi da quelli sopra indicati, sospende il diritto alla pensione fino alla data di ripresa degli studi.