Rispondendo ad un interpello (n.15/2016) avanzato dall’ASSAEREO (Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo), il Ministero del Lavoro ha chiarito che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un’eccezione all’applicazione del tetto dei 36 mesi imposto per la durata massima e precisa la non applicabilità degli intervalli nella successione di assunzioni a termine, in caso di rinnovo di contratti stagionali.
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Limiti durata massima
Entrando nel dettaglio, ASSAEREO chiedeva il parere del Ministero sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato con particolare riferimento:
- all’art. 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, nelle ipotesi in cui si tratti “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”;
- agli articoli n. 19, comma 2 e n.23, comma 2, i quali stabiliscono rispettivamente la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali ex art. 21, comma 2.
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Secondo il parere del Ministero, in base a quanto stabilito dalla norma in esame, i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege (pari a 36 mesi) o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Questo significa che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di 36 mesi (ex art. 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015), diversamente da quanto accade per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Rinnovo e limiti temporali
In più, in caso di rinnovo dei contratti stagionali, il Ministero chiarisce che non è necessario applicare il regime degli intervalli tra un contratto a termine e un altro (20/10 giorni a seconda che il primo contratto sia, o meno, di durata superiore ai sei mesi), nelle ipotesi in cui si tratti di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del ministro del Lavoro, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, salva l’applicazione delle disposizioni del dpr n. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.
Limiti percentuali
Infine, nell’interpello, il Ministero chiarisce che la disciplina dell’art. 2 del dlgs n. 368/2001 introduce limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine per il settore aereo e i servizi aereoportuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze allo stesso connesse.
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