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Detassazione premi produttività: istruzioni operative

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 4 Maggio 2016
Aggiornato 5 Dicembre 2022 15:38

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Le indicazioni operative sulle modalità di applicazione della disciplina dei “premi di risultato” erogati per incrementi di produttività della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi da 182 a 189 della legge n. 208/2015) ha ripristinato la detassazione dei premi e del salario di produttività stanziando 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi.

Oltre al ripristino della detassazione dei premi produttività, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche l’ampliamento della platea dei beneficiari, innalzando l’asticella dei redditi ammessi all’incentivo a quelli fino a 50mila euro lordi annui. A fornire le prime indicazioni su come beneficiare del Regime agevolato 2016 e applicare la disciplina in tema di detassazione dei premi produttività è la circolare n. 8 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Requisiti

Il regime agevolato si applica ai seguenti datori di lavoro del settore privato:

  • datori di lavoro imprenditori;
  • enti pubblici economici (EPE);
  • società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  • associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato;
  • studi professionali individuali o associati in qualsiasi forma giuridica costituita;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

=> Incentivi produttività estesi ai dipendenti a termine

Possono beneficiare degli incentivi i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. Sono invece esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.

=> Detassazione premi e salario di produttività

Limiti di reddito

Tra le indicazioni, nella circolare dei Consulenti del Lavoro viene precisato che il limite di reddito deve essere calcolato al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%. Non si computano, invece, eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione e redditi diversi.

=> Welfare: premi e benefit in busta paga

Lavoro agile

In più, spiegano i Consulenti del Lavoro:

“Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui”.

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