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Congedo di maternità esteso, i casi particolari

di Barbara Weisz

2 Maggio 2016 16:07

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Parto fortemente prematuro e ricovero del neonato: il Jobs Act allunga il congedo di maternità: calcolo, domanda e istruzioni operative INPS.

Come si calcolano il congedo di maternità in caso di parto fortemente prematuro e la sospensione della maternità per ricovero del neonato? Lo chiarisce l’INPS, con la circolare 69/2016, che fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal Jobs Act. Si tratta di alcune delle misure di conciliazione lavoro-famiglia prevista dal Dlgs 80/2015 in via sperimentale per il 2015, poi rese strutturali dal Dlgs 148/2015 ed in vigore dal 25 giugno 2015. Vediamo tutto.

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Parto prematuro

La norma riguarda il caso in cui il parto avvenga prima dei due mesi antecedenti la data prevista, quindi prima dell’inzio del congedo ordinario di maternità. Si applica alle dipendenti o iscritte alla gestione separata INPS. Prevede che i giorni non goduti prima del parto, in anticipo rispetto alla scadenza presunta, si aggiungano al congedo dopo il parto, anche se la somma dei periodi vada oltre i cinque mesi.

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Facciamo un passo indietro: il congedo di maternità ordinario dura cinque mesi, di regola due prima del parto e tre successivi, che possono anche essere (a scelta della lavoratrice) l’ultimo mese di gravidanza e i quattro successivi al parto. Il caso introdotto dagli articoli 2-4 del Dlgs 80/2015 (che sono andati a modificare gli articoli 16, 24 e 26 del decreto legislativo 151/2001), prevede che se il parto è fortetemente prematuro sia possibile che il congedo di maternità duri più di cinque mesi, perché i giorni di anticipo rispetto alla data prevista vanno aggiunti al periodo di congedo post partum.

Quindi, se il parto è prematuro ma resta nei due mesi precedenti la data prevista il congedo resta di cinque mesi). Se avviene in data antecedente il congedo andrà oltre i cinque mesi più lungo cambia. Ecco come si effettua il calcolo, spiegato attraverso un esempio.

Data del parto: 30 giugno 2015. Data presunta: 20 settembre 2015. Come si vede, c’è un anticipo superiore ai 2 mesi. In teoria, il congedo ordinario andava preso dal 19 luglio al 20 dicembre. La lavoratrice invece ha di fatto iniziato il congedo il 30 giugno. I 19 giorni dall’1 al 19 luglio, si aggiungono alla fine dei mesi post partum. Quindi, il congedo durerà dal 30 giugno 2015 (data effettiva del parto), al 20 dicembre 2015. Se invece il parto fosse avvenuto il 31 luglio (in anticipo ma all’interno dei due mesi di congedo pre partum), il congedo sarebbe durato sempre cinque mesi, dal 20 luglio al 21 dicembre (secondo il calcolo ordinario, tre mesi dopo il parto e 51 giorni prima).

La domanda di maternità deve obbligatoriamente contenere il certificato medico che attesta la data del parto. Tutto questo vale anche per l’eventuale congedo di paternità, nei casi i cui questo viene utilizzato (decesso, grave infermità e via dicendo). Attenzione: la norma è in vigore dal 25 giugno 2015. Se però il parto era avvenuto prima di questa data, ma il congedo di maternità non si era ancora concluso, è possibile riconoscere la relativa indennità di maternità per i giorni in più, sempre che la lavoratrice li abbia utilizzati (cioè, si sia effettivamente astenuta dal lavoro).

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata, che quindi ricevono l’indennità di maternità direttamente dall’INPS, devono presentare la relativa domanda (per l’eventuale ricalcolo dell’indennità) alla sede competente dell’istituto di previdenza, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata), o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda di congedo maternità o paternità per parto fortemente prematuro, invece, vanno presentate o direttamente all’ufficio INPS oppure tramite raccomandata, sempre accompagnate del certificato medico: nei prossimi mesi, saranno introdotte modalità di presentazione telematica.

Ricovero del neonato

La lavoratrice può sospendere la maternità nel caso in cui il figlio venga ricoverato in una struttura pubblica o privata, rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice. Quindi, la sospensione del congedo non può prolungarsi oltre la data di dimissioni del neonato dall’ospedale, mentre può terminare prima, se la madre sceglie questa opzione.

Anche qui, il ricovero del neonato va attestato con apposita certificazione medica. Un esempio:

  • Data parto: 28 dicembre 2015. Il congedo di maternità dura fino al 28 marzo 2016. Ricovero del neonato: 10 gennaio 2016. La lavoratrice sospende il congedo di maternità, e torna al lavoro, il 12 gennaio 2016. Mancano 77 giorni da fruire. Il neonato viene dimesso il 15 maggio 2016. La lavoratrice può fruire del congedo dal 15 maggio 2016 al 30 luglio 2016. Può decidere di riprendere a stare a casa prima delle dimissioni del neonato: se, ad esempio, sta a casa dall’1 maggio 2016, il congedo di maternità terminerà il 16 luglio 2016.

Le lavoratrici devono comunicare data di sospensione del congedo e data di ripresa alla struttura territoriale INPS, tramite PEC o in modalità cartacea. La norma sulla sospensione del congedo di maternità per ricovero del neonato si applica anche ai casi di adozione o affidamento, ma solo per le lavoratrici dipendenti (non anche per le iscritte alla gestione separata). L’Inps ricorda che il congedo di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo è pari a 5 mesi, mentre per l’affidamento post adottivo è di tre mesi.