Anche le dimissioni per giusta causa vanno comunicate online, nel modulo telematico da compilare è stata inserita la voce specifica: il Ministero del Lavoro fornisce i chiarimenti del caso nelle FAQ, ora aggiornate (N.37 e n.38). Le dimissioni online sono divenute obbligatorie in base a una norma del Jobs Act (articolo 26 del dlgs 151/2015).
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Nell’identificare il campo d’azione della norma, il decreto volto a stroncare la pratica illecita delle dimissioni in bianco (a volte imposta da alcuni datori di lavoro – soprattutto alle dipendenti, in caso di maternità – come contropartita per l’assunzione) parla di “dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro“. In un primo momento, quindi, nel modulo telematico non era prevista la specifica voce dedicata alle dimissioni per giusta causa, creando tutta una serie di problemi operativi.
Il punto è che le dimissioni per giusta causa hanno regole diverse da tutte le altre forme di interruzione del rapporto di lavoro deciso dal dipendente: ad esempio, in caso di contratto indeterminato, non prevedono preavviso e danno il diritto alla NASPI (l’assicurazione obbligatoria per l’impiego).
=> Dimissioni online: istruzioni e FAQ del ministero
Queste dimissioni comportano una “colpa grave” del datore di lavoro. Il riferimento legislativo è l’articolo 2119 del codice civile, che parla di qualsiasi causa che «non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro».
Fra i motivi validi (onere della prova a carico del lavoratore):
- mancato pagamento retribuzione;
- molestie nei luoghi di lavoro;
- demansionamento;
- mobbing;
- peggioramento condizioni di lavoro dopo cessione azienda;
- trasferimento di sede senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
- comportamento ingiurioso
La possibilità di compilare il modulo di dimissioni specificando chiaramente questa tipologia semplifica adesso le procedure del caso. Restano comunque valide le dimissioni già comunicate online utilizzando il modello prima che fosse aggiornato con la la voce “per giusta causa“. La giusta causa, specifica il Ministero, sarà comprovata dagli uffici competenti.
Per approfondimenti: FAQ del Ministero