Dal Jobs Act alla Legge di Stabilità, sono diversi i provvedimenti che negli ultimi anni hanno via via esteso ai lavoratori autonomi le tutele per maternità e paternità dei dipendenti genitori, a loro volta potenziate (con particolare riferimento ai padri) con differenze in materia di previdenza per dipendenti, parasubordinati, autonomi, professionisti. Di seguito una breve guida.
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Madri dipendenti
Le lavoratrici dipendenti hanno il diritto al congedo maternità di cinque mesi, dai due mesi precedenti al parto ai tre successivi (la scelta è flessibile, si può decidere di stare a casa dal mese precedente ai quattro successivi). Il congedo può essere esteso a un periodo superiore ai cinque mesi per particolari esigenze di salute o per attività con mansioni rischiose. Il diritto al congedo di maternità è irrinunciabile, quindi il datore di lavoro non può chiedere alla dipendente in maternità di lavorare. La maternità è retribuita all’80%, a meno che il contratto di lavoro non preveda una retribuzione piena. Il congedo di maternità è pari a cinque mesi anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, ma in questo caso il periodo di astensione non è obbligatorio e la madre può quindi rinunciare. In caso di affidamento non preadottivo il congedo di maternità è pari a tre mesi.
Al termine della maternità, la lavoratrice dipendente può utilizzare il congedo parentale, fino ai 12 anni di età del figlio (anche in adozione o affidamento), per un periodo massimo di sei mesi, a condizione che la somma dei congedi parentali fruiti dai due coniugi non superi gli 11 mesi. L’indennità è pari al 30% della retribuzione fino ai 6 anni.
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Infine, nel primo anno di vita del figlio la lavoratrice ha diritto a riposi giornalieri per allattamento, retribuiti al 100%.
Madri in Gestione Separata
Il congedo di maternità è analogo a quello delle dipendenti: cinque mesi con retribuzione all’80%. E’ previsto un requisito contributivo minimo (e mesi di contributi versati o dovuti nei 12 mesi precedenti alla maternità). Il congedo è obbligatorio per le lavoratrici parasubordinate, non per le libere professioniste. Il congedo parentale per le lavoratrici iscritte alle Gestione Separata INPS è invece più breve rispetto a quelle delle dipendenti: tre mesi, entro un anno di età del figlio. E’ utilizzabile solo dalle lavoratrici con diritto al congedo di maternità, in base ai contributi versati (se la lavoratrice ha usato il congedo di maternità in virtù di contributi dovuti ma non versati, non ha diritto al congedo parentale), con indennità al 30% della retribuzione. Le iscritte non hanno l’allattamento.
=> Congedo parentale a ore: istruzioni INPS
Autonome
Le autonome previste dal testo unico su paternità e maternità (articolo 66 dlgs 151/2001) – artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne – hanno diritto a un trattamento economico di maternità (anche se hanno continuato a lavorare) pari all’80% della retribuzione, per cinque mesi. Il congedo parentale è analogo a quelle delle colleghe parasubordinate o professionisti: tre mesi per il primo anno di vita del figlio, indennità al 30%. Non è previsto l’allattamento.
Padri dipendenti
Il padre ha diritto a un congedo di paternità analogo a quello della madre (cinque mesi retribuiti all’80%) nei seguenti casi:
- se è l’unico genitore in seguito a decesso della madre,
- in caso in grave infermità della madre,
- abbandono del figlio da parte della madre,
- affidamento esclusivo.
Se il figlio è adottivo, o in affidamento preadottivo, il congedo di paternità pieno spetta anche se la madre rinuncia alla maternità. Per l’affidamento postpreadottivo, invece, non è previsto congedo di paternità.
Attenzione: il congedo di paternità pieno (cinque mesi), è subordinato alla situazione della madre anche per quanto riguarda la durata, quindi si utilizza solo per il periodo eventualmente non già fruito dalla madre. Se quest’ultima non è una lavoratrice, si può utilizzare entro tre mesi dal parto.
C’è poi un congedo di paternità indipendente da quello materno, che prevede due giorni obbligatori di astensione dal lavoro per il padre (introdotto dalla Riforma del Lavoro Fornero per un giorno, è stato portato a due giorni dalla Legge di Stabilità 2016), anche non consecutivi, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, pagati al 100%. Ci sono poi altri due giorni di congedo facoltativo, sempre indennizzati al 100%, che si possono utilizzare al posto della madre (che quindi deve rinunciare a due giorni di maternità).
Il congedo parentale può essere utilizzato per sette mesi (sempre con il tetto di 11 mesi di somma fra i due genitori), con indennità al 30%. C’è anche il riposo per allattamento, solo se la lamdre non lavora oppure rinuncia al diritto.
=> Congedo del padre lavoratore: istruzioni INPS
Padri in Gestione Separata
Il congedo di paternità è analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Il congedo parentale invece è utilizzabile solo dai lavoratori che hanno anche il diritto al congedo di paternità. Il perido massimo di congedo parentale utizzabile dai due genitori lavoratori è di tre mesi.
Autonomi
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (anche qui, il rierimento è l’articolo 66 del testo unico), hanno un congedo di paternità analogo a quello delle colleghe autonome (80% della retribuzione per cinque mesi, senza obbligo di non lavorare), utilizzabile in alternativa a quello della madre. Questa indennità però non è prevista se la madre è iscritta alla gestione separata, oppure non lavora. Il padre lavoratore autonomo non ha congedo parentale né riposi per allattamento.
Trattamenti a confronto
In tabella tutti i trattamenti descritti per i genitori lavoratori evidenziano anche graficamente analogie e differenze per le diverse categorie di lavoratori e per i padri e le madri.
Tipologia Congedo | Dipendenti | Gestione separata INPS | Autonomi |
Maternità e paternità | Madre: 5 mesi all’80%. Padre: due giorni entro 5 mesi dalla nascita, al 100%. Altri due giorni facoltativi. Se unico genitore, o altri casi particolari, periodi non fruiti dalla madre, all’80%. |
Madre: 5 mesi all’80%Padre: unico genitore, casi particolari, periodi non fruiti alla madre, all’80% |
Madre: 5 mesi non obbligatori all’80%.Padre: periodi non fruiti da madre, all’80% |
Maternità/paternità adozione e affidamento preadottivo | Madre: 5 mesi all’80%.Padre: periodi non fruiti dalla madre 5 mesi all’80%. |
Madre: 5 mesi all’80%Padre: periodi non fruiti dalla madre, all’80% | Madre: 5 mesi all’80%Padre: periodi non fruiti dalla madre all’80%. |
Maternità/paternitaà affidamento non preadottivo | Madre: tre mesi all’80% Padre: non spetta |
Madre: non spetta padre: non spetta |
Madre: tre mesi all’80% padre: periodi non fruiti da madre, 80%. |
Congedo parentale | Madre: sei mesi entro 12 anni, al 30%Padre: sette mesi entro 12 anni, al 30%Congedo massimo dei due genitori: 11 mesi |
Madre: tre mesi entro 1 anni, al 30%Padre: tre mesi entro un anno al 30% | Madre: tre mesi entro 1 anno, al 30%Padre: non spetta |
Congedo parentale adozione e affidamento preadottivo | Madre: sei mesi entro i 12 anni, al 30%.Padre:sette mesi entro i 12 anni, al 30%. |
Madre: tre mesi entro 1 anno, al 30%Padre: tre mesi entro 1 anno, al 30% | Madre: tre mesi entro 1 anno, al 30%Padre: non spetta |
Congedo parentale affidamento non preadottivo | Madre: sei mesi entro i 12 anni, al 30%Padre: sette mesi entro i 12 anni, al 30% | Madre: non spettaPadre: non spetta | Madre: non spettaPadre: non spetta |
Allattamento | Madre: 1 o 2 ore al giorno, 1 anno età del figlio, al 100%Padre:al posto della madre, fino a 1 anno figlio, al 100% | Madre: non spettaPadre: non spetta | Madre: non spettaPadre: non spetta |