Congedo vittime violenza di genere: istruzioni INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Aprile 2016
Aggiornato 16:51

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Circolare INPS con le istruzioni per il congedo alle vittime di violenza di genere: requisiti, prestazione, domanda e adempimenti per lavoratore e azienda.

Il congedo di tre mesi per vittime di violenza di genere previsto dal Jobs Act è fruibile su base giornaliera o oraria, con regole definite dalla circolare applicativa INPS 65/2016. La prestazione sostiene le donne che decidono di svolgere percorsi di protezione. Introdotta dall’articolo 24 del Dlgs 80/2015 (misure di conciliazione lavoro-famiglia), in via sperimentale prevede la retribuzione al 100%.

=> Congedo vittime violenza di genere: la norma

Hanno diritto al congedo le lavoratrici del settore pubblico e privato con rapporto di lavoro in corso di svolgimento (non necessariamente dipendenti). Il requisito fondamentale è l’inserimento in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, Centri antiviolenza o Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 93/2013. L’indennità giornaliera è pari al 100% dell’ultima retribuzione (considerando solo le voci fisse e continuative). Per il periodo di congedo spetta la contribuzione figurativa, sia per la fruizione oraria sia per quella giornaliera.

Istruzioni per la lavoratrice

Il congedo spetta per un massimo di 90 giorni lavorativi, con necessariamente continuativi. I festivi non lavorativi o eventuali periodi di sospensione o pausa dell’attività non si conteggiano. Esempio: una lavoratrice prende un congedo per due settimane dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, e il suo orario di lavoro normale è sui cinque giorni, non si contano (e non vanno quindi indennizzati) il sabato e la domenica, quindi i giorni di congedo in questo caso sono dieci. Il congedo non è utilizzabile dopo al cessazione del rapporto di lavoro.

Come detto, è possibile utilizzare il congedo su base oraria o quotidiana. Nel primo caso, è possibile astenersi dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (basato sull’orario di lavoro contrattuale del mese precedente). Quindi, ad esempio, se l’orario di lavoro delle quattro settimane prima del congedo è stato di otto ore, il congedo su base oraria è pari a quattro ore. Attenzione: la scelta fra congedo quotidiano o orario può avvenire in assenza di contrattazione, oppure viceversa se entrambe le fattispecie sono previste al contratto applicato. Se invece il contratto prevede una sola delle due modalità, bisogna applicare quella.

Il trattamento viene riconosciuto con le stesse modalità previste per il congedo di maternità, quindi anticipazione da parte del datore di lavoro (salvo conguaglio INPS) oppure pagamento diretto INPS nei casi in cui è prevista questa modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).

La lavoratrice deve avvisare il datore di lavoro con almeno sette giorni di anticipo (a meno che non ci sia un’oggettiva impossibilità), indicando inizio e fine congedo e consegnando la certificazione relativa al percorso di protezione. La domanda va presentata anche alla struttura territoriale INPS, prima dell’inizio del congedo (al limite, anche lo stesso giorno di inizio congedo). Per il momento, la domanda si presenta in modalitèà cartacea, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’INPS seguendo il percorso home page > modulistica  e digitando nello spazio ricerca modulo il codice SR165.

Nel caso in cui la lavoratrice abbia già utilizzato un periodo di congedo dallo scorso 25 giungo 2015 (entrata in vigore della Riforma), deve comunicarlo all’INPS per consentire il calcolo dei conguagli.

Per le lavoratrici del settore pubblico, il trattamento fa invece parte della retribuzione ordinaria, completo di tutti i suoi elementi, ed è pagato direttamente dal datore di lavoro.

=> Conciliazione lavoro-famiglia: tutte le misure del Jobs Act

Istruzioni per i datori di lavoro

Le imprese devono effettuare gli adempimenti utilizzando il flusso Uniemens, utilizzando nuove funzionalità specifiche per il congedo violenza di genere che saranno operative dall’1 luglio 2016, con decorrenza giugno 2015. Sono previsti i nuovi codice evento “DVV“, che significa “periodi di congedo vittime di violenza di genere articolo 24 Dlgs 80/2015 usufruito su base giornaliera” oppure “DVO” che corrisponde invece al congedo su base oraria. Bisogna segnare con precisione tutti gli elementi relativi al periodo di congedo: le settimane o i giorni sono valorizzate con “tipo copertura1 “Totalmente NON retribuita” oppure 2 “Parzialmente retribuita”. L’elemento <DiffAccredito> conterrà la retribuzione persa nei giorni di congedo, mente nell’elemento “giorno” bisogna segnare con precisione tipologia e durata del congedo. La circolare INPS contiene esempi di compilazione del flusso Uniemens e istruzioni per casi particolari (ad esempio, lavoratrice che abbina al congedo violenza di genere un altro permesso nella stessa giornata).