Con la Circolare n. 58/16 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del massimale contributivo annuo della base contributiva e pensionabile – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – per gli iscritti alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
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In particolare l’Istituto ricorda che l’art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 ha stabilito che:
- per i “nuovi iscritti” (lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente) un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’ISTAT, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 a 100.324 euro;
- per “vecchi iscritti” (lavoratori in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995) tale massimale non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.
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Come già precisato in altre occasioni, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, i lavoratori “nuovi iscritti” non sono più assoggettati all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. In caso di riscatto, l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” e la conseguente disapplicazione del massimale sono sempre subordinate al pagamento di almeno una rata di quanto dovuto.
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Nella Circolare l’Istituto detta inoltre la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 disponendo che sia direttamente l’Amministrazione datrice di lavoro a provvedere a richiedere la restituzione dell’indebito nel rispetto del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. e, a sua volta, al rimborso della quota di contribuzione a carico del lavoratore, indebitamente trattenuta al medesimo in misura maggiore. L’eventuale regolarizzazione di somme versate in misura minore al dovuto, questa dovrà avvenire entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare n. 58/2016 INPS senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, ma con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, nel rispetto dei termini prescrizionali.
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L’Istituto stabilisce infine nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle Gestioni esclusive.
- nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Se, per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto;
- nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate Casse pensioni, può chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro.
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