In sostituzione della pensione sociale fin dal 1996, l’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS ai soggetti in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una certa età.
Requisiti
L’assegno (non soggetto a IRPEF) è riconosciuto agli Italiani residenti sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di carta di soggiorno purché residenti in Italia da almeno 10 anni. Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è pari a 66 anni e 7 mesi. Per richiedere l’assegno occorre che il reddito sia al di sotto di una certa soglia (l’INPS effettua ogni anno la verifica dei requisiti):
- 5.889 euro se il richiedente non è coniugato;
- 11.788 euro se è coniugato (reddito cumulativo).
I redditi non computati ai fini dell’attribuzione dell’assegno sono:
- TFR e anticipazioni sui trattamenti stessi;
- casa di abitazione;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e indennità di comunicazione per i sordi;
- assegno vitalizio erogato agli ex combattenti 1915/1918;
- arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
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Assegno sociale
In base alle ultime rivalutazioni, l’importo dell’assegno sociale massimo è di 453 euro, erogato in 13 mensilità.
L’assegno è concesso al 100% se il richiedente non percepisce reddito, altrimenti viene elargito in misura proporzionale alla differenza tra importo annuale dell’assegno sociale corrente e ammontare del reddito annuale.
L’assegno gode di una maggiorazione, con quota fissa soggetta a perequazione pari a 12,92 euro al mese, per i destinatari oltre i 65 anni.
Riduzioni assegno
In generale, hanno diritto all’assegno intero i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito o coniugati con reddito familiare inferiore alla soglia indicata. Hanno invece diritto all’assegno ridotto i soggetti non coniugati con un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e coniugati con reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Inoltre, se il beneficiario viene ricoverato in un istituto sanitario pubblico, l’importo della prestazione è ridotto:
- al 50% se la retta del ricovero è carico dello Stato;
- al 25% se è a carico dell’interessato.
Se l’importo della retta per il ricovero supera del 50% l’importo dell’assegno, questo non subisce alcuna riduzione. È onere del beneficiario presentare idonea documentazione attestante il ricovero e l’importo della retta pagata.
Sospensione e decadenza assegno
L’importo dell’assegno è provvisorio, nel senso che l’INPS verifica annualmente i requisiti di reddito. In caso di maturazione di nuovo reddito (compresa la pensione di vecchiaia) che modifichi la quota percentuale di diritto all’assegno, è possibile che scatti sia la restituzione di quanto ottenuto indebitamente, sia la sospensione del trattamento qualora si superi la soglia massima di reddito consentito.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
Domanda INPS
Il pagamento dell’assegno sociale viene effettuato dall’INPS dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene presentato il modello di domanda, che si trasmette:
- tramite sito INPS con PIN;
- telefonando al contact center (803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile);
- rivolgendosi a CAF o patronati.
Il modello di domanda è scaricabarile dal sito INPS nella sezione modulistica. Alla domanda vanno allegati l’autocertificazione dei dati personali e una dichiarazione sulla situazione reddituale. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti l’Istituto eroga la prestazione il primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata presentata la domanda. In caso di rigetto della richiesta, si può presentare ricorso all’INPS entro 90 giorni.