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CIG in deroga: normativa e chiarimenti

di Chiara Basciano

Pubblicato 31 Marzo 2016
Aggiornato 4 Aprile 2016 10:49

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I chiarimenti dell'INPS in tema di CIG in deroga: ecco il quadro normativo di riferimento in relazione agli ultimi interventi legislativi in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Con la Circolare n. 56/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIG) a fronte delle novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (D.Lgs n. 148/2015).

=> Ammortizzatori sociali: novità e istruzioni INPS

La Circolare si sofferma sul raccordo tra la normativa contenente la nuova disciplina in materia di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) e in materia di fondi di solidarietà, le disposizioni del decreto interministeriale n. 83473/2014 che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, e la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

=> Integrazione salariale: guida completa INPS

Nella Circolare l’Istituto ribadisce gli orientamenti già espressi dal Ministero del lavoro (circolare n. 4/2016; nota n. 3223/2016; nota n. 4831/2016) e, con riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga e alla mobilità in deroga, l’INPS presta particolare attenzione al legame tra le norme relative ai fondi di solidarietà bilaterali con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016.

=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del Ministero

L’INPS precisa inoltre che :

L’art.7, comma 3, del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015 stabilisce che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”.
Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, di carattere generale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Fonte: Circolare INPS.