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Assunzioni, da aprile gli sgravi contributivi

di Barbara Weisz

30 Marzo 2016 16:19

Da aprile domande INPS per la riduzione contributiva del 40% su assunzioni a tempo indeterminato, istruzioni per datori di lavoro: entro maggio comunicazioni sui primi tre mesi 2016.

L’INPS ha predisposto le applicazioni informatiche e pubblicato le istruzioni: da aprile i datori di lavoro possono chiedere l’agevolazione 2016 sulle assunzioni a tempo indeterminato, ossia una riduzione del 40% sui contributi previdenziali per due anni: si tratta della riproposizione del beneficio che nel 2015 è stato pari al 100% e che la Legge di Stabilità ha prorogato per quest’anno, ma in misura ridotta. Le indicazioni INPS sono contenute nella circolare 57 del 29 marzo 2016: l’agevolazione è utilizzabile dallo scorso gennaio, con le comunicazioni di aprile o di maggio le imprese forniranno anche i dati sulle assunzioni relative ai primi tre mesi dell’anno. Vediamo tutte le caratteristiche del beneficio contributivo 2016.

=> Assunzioni agevolate: irregolari il 20%

Assunzioni agevolate, i requisiti

La riduzione contributiva si applica a tutti i datori di lavoro privati, con l’esclusione di contratti di apprendistato e lavoro domestico (che applicano già aliquote previdenziali ridotte), per le assunzioni dal primo gennaio al 31 dicembre 2016. Il requisito fondamentale è lo stesso dell’anno scorso: il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato. Beneficio escluso anche nel caso in cui il lavoratore abbia avuto, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della manovra (quindi, da ottobre a dicembre), un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, o con società da lui controllate oppure se il lavoratore abbia già usufruito dell’esonero contributivo 2015 per un’altra assunzione a tempo indeterminato.

Il beneficio è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3mila 250 euro su base annua.

Non spetta nei seguenti casi:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine: questo, vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, non sia stata preventivamente offerta la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Per i dettagli sulle modalità di esercizio del diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale;
  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva: anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Attenzione: qui c’è un’eccezione, che riguarda le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine in base a quanto previsto dal Jobs Act, in particolare dal decreto legislativo 81/2015.
  • inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie su instaurazione e modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione: producono la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Ci sono poi una serie di casi particolari chiariti dall’INPS: la riduzione contributiva spetta in caso di rapporti di lavoro part-time, anche con riferimento a diversi rapporti di lavoro. In caso di cessione d’azienda, il diritto all’incentivo è trasferito alla nuova impresa, per il tempo ancora non goduto. Stesso discorso nel caso di un subentro nella fornitura di contratti di appalto.

=> Legge di Stabilità, come funziona il bonus assunzioni 2016

Comunicazione dei datori di lavoro

La comunicazione dei datori di lavoro all’INPS può partire  dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016. Prima della trasmissione della denuncia contributiva, il datore di lavoro chiede all’INPS l’attribuzione del codice “6Y“, che dal 2016 ha il seguente significato: “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015“. La richiesta si presenta tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015″, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti“. I datori di lavoro che non accedono al Cassetto Previdenziale, inoltrano la richiesta alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di “Esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti“.

Attenzione: i datori di lavoro che hanno già utilizzato l’esonero contributivo nel 2015 non devono fare questa richiesta, il codice di autorizzazione è lo stesso del 2015.

La comunicazione nel flusso UniEmens segue il consueto percorso: l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. All’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, vanno inseriti i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo>: qui si inserisce il valore “BIEN” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • <CodEnteFinanziatore>: dovrà essere inserito il valore “H00″ (Stato);
  • <ImportoCorrIncentivo>: si indica l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • <ImportoArrIncentivo>: si inserisce l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. Importante: la richiesta di esonero relativa ai primi tre mesi dell’anno può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile o di  maggio 2016. Ci sono istruzioni particolari per i datori di lavoro agricoli.