Gli apprendisti minorenni di 15 anni possono lavorare non più di 7 ore al giorno, per un totale di 35 ore settimanali. A precisarlo è il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello posto dall’Ordine dei consulenti del lavoro. I consulenti del lavoro chiedevano, in particolare, se i quindicenni titolari di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo tipo, che costituisce modalità di assolvimento dell’obbligo scolastico) fossero o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti (fino ad 8 ore giornaliere e 40 settimanali).
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Bambino o adolescente?
Il riferimento normativo richiamato dal Ministero è la Legge n. 977/1967 sul lavoro dei minori, che definisce:
- bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.
Orario di lavoro
Con riferimento all’orario di lavoro, la stessa legge n. 977/67, all’articolo 18, prevede che:
- per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
- per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
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Riposi intermedi
In più, secondo quanto disposto dall’articolo 20 della stessa legge:
“L’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un’ora almeno”.