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Gestione Separata e maternità: istruzioni INPS

di Francesca Vinciarelli

1 Marzo 2016 10:42

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Le istruzioni INPS in tema di indennità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act.

Con la circolare n. 42/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, operate dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act (Legge n.183/2014).

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Si tratta della possibilità di fruire dell’indennità di maternità o paternità per i genitori iscritti alla Gestione Separata, anche adottivi o affidatari, per un periodo di astensione pari a 5 mesi, un diritto anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Omessa contribuzione

Più in particolare l’Istituto dà istruzioni amministrative ed operative relativamente al diritto all’indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento della contribuzione da parte del committente o associante, sottolineando che le nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva. Questo perché in questi casi, spiega l’INPS l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato e l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.

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Le disposizioni relative a tale indennità di maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non si applicano di conseguenza in favore dei liberi professionisti, in quanto lavoratori responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva.

Ambito di applicazione

L’Istituto precisa inoltre che:

  • in mancanza del requisito contributivo effettivo sono indennizzabili in base alla contribuzione dovuta i periodi di congedo ricadenti dall’anno 2015;
  • sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma);
  • sono interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma;
  • i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015 sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento;
  • le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014 non sono indennizzabili;
  • la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

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