Con la circolare n. 8/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni e indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali con particolare riferimento ai Contratti di solidarietà difensivi di tipo B che vedono coinvolte le aziende non rientranti nel campo Cigs di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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Contratti solidarietà difensivi tipo B
Con riferimento all’abrogazione ed i termini di efficaci dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B il Ministero precisa che il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà e che:
- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
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Tempo determinato
Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, il Ministero chiarisce che non ricadono nel divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato previsto dall’art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015 le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
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Formazione
Fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n . 16 del 22 maggio 2013.
Tempi più rapidi
Con l’obiettivo di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà, le DTL dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
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