Tratto dallo speciale:

Bonus assunzione, anche di pensionati

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 9 Febbraio 2016
Aggiornato 16 Febbraio 2016 11:44

logo PMI+ logo PMI+
Bonus assunzione alle aziende che impiegano disoccupati, anche se pensionati e collaboratori trasformati in lavoratori subordinati: i chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro chiarisce tutti i casi in cui spetta il bonus assunzione alle aziende, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e confermato con modifiche, dalla manovra finanziaria 2016. La ratio della legge è premiare le imprese che che offrono lavoro stabile, soprattutto se ai disoccupati a vario titolo: non è dunque corretto escludere dal bonus né le nuove assunzioni di pensionati né le trasformazioni di collaboratori in lavoratori subordinati. La platea dei beneficiari viene infatti ampliata sulla base della finalità della normativa: incentivare il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato. Per questo motivo il Ministero conferma l’interpretazione per la quale sono esclusi dal bonus assunzioni solo quei soggetti esplicitamente tagliati fuori dalla legge.

=> Bonus assunzioni 2016: guida completa

Bonus assunzione

Ricordiamo brevemente che il bonus assunzioni (nuovi assunti dal primo gennaio al 31 dicembre) prevede uno sgravio (100% per assunti 2015, 40% per assunti 2016) sui contributi INPS relativi ai nuovi contratti a tempo indeterminato (esonero massimo 2015: 8.060 euro per un periodo non superiore a 36 mesi; esonero 2016: 3.250 euro fino a 24 mesi). L’agevolazione spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di occupazione stabile (disoccupati), sia da parte di aziende che di altri enti o liberi professionisti, a patto che l’azienda sia in possesso del DURC regolare, non siano state commesse violazioni delle norme essenziali di lavoro e siano state rispettate quelle previste dai contratti collettivi.

=> DURC e agevolazioni: elenco aggiornato

Pensionati e trasformazioni

L’agevolazione spetta per tutte le assunzioni di lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, percepivano redditi non configurabili come occupazione stabile, intesa come rapporto a tempo indeterminato. In tale casistica non rientrano i pensionati che, pur avendo un assegno che garantisce loro una certa stabilità di reddito, non possono essere assimilati al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Su questo punto il Ministero si è espresso nella riposta ad uno specifico interpello (Mlps. Int. n. 4/2016).

=> L’esenzione contributiva assunzioni a tempo indeterminato

Il bonus spetta anche in caso di trasformazione del precedente rapporto in un contratto a tempo indeterminato.

Esclusioni

I lavoratori per i quali non spetta il bonus assunzione sono quelli che, nei 6 mesi precedenti:

  • abbiano stipulato un contratto di apprendistato, in quanto configura comunque un contratto a tempo indeterminato, nonostante la possibilità di disdetta finale;
  • abbiano avuto un rapporto a tempo indeterminato, ma non abbiano superato il periodo di prova.

Sono esclusi dal bonus assunzione, infine, anche i lavoratori che, pur essendo non occupati nei 6 mesi precedenti, abbiano già fruito del bonus, anche in un’altra azienda.

.