Dallo scorso primo gennaio sono in vigore le novità previste dalla Riforma Ammortizzatori Sociali del Jobs Act relative al Fondo residuale, che ha anche cambiato nome diventando Fondo di integrazione salariale: si tratta del sostegno al reddito per i lavoratori che non sono coperti dalla cassa integrazione o dalle prestazioni dei fondi bilaterali. Le novità sono contenute nel Decreto legislativo 148/2015, relativo agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sui cui l’INPS ha appena emesso circolare applicativa (22/2015), con i dettagli su prestazioni garantite e presentazione delle domande.
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Rispetto al precedente Fondo residuale, il nuovo Fondo di integrazione salariale amplia la platea dei beneficiari, garantendo l’assegno di solidarietà ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, e un trattamento ordinario per i lavoratori delle imprese sopra i 15 dipendenti. Il trattamento è pari all’80% della retribuzione, al netto dell’importo dei contributi previsti dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015, pari al 5,84%.
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Assegno di solidarietà
È un trattamento previsto in caso di contratti di solidarietà, stipulati in base ad accordo sindacale per evitare licenziamenti, con una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, e non superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui si applica il contratto di solidarietà. Attenzione: questo ammortizzatore sociale è garantito a partire dallo scorso primo gennaio solo per le aziende sopra i 15 dipendenti, mentre le imprese fra i cinque e i 15 dipendenti invece si parte il prossimo 1 luglio 2016. La domanda va presentata entro sette giorni dall’accordo collettivo aziendale di solidarietà, la riduzione di attività deve iniziare entro il 30esimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Assegno ordinario
Questo trattamento è riservato alle imprese con almeno 15 dipendenti, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal primo gennaio 2016, per le causali che danno diritto alla cassa integrazione per riorganizzazione e crisi aziendale. E’ previsto a partire dallo scorso primo gennaio 2016, la domanda si presenta non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva, il trattamento viene corrisposto dal lunedì della settimana precedente a quella di presentazione.
Periodo transitorio
Qui ci sono una serie di precisazione importanti. Al momento, in realtà, la procedura è disponibile solo per l’assegno ordinario nelle imprese sopra i 15 dipendenti che erano già iscritte al precedente Fondo residuale. In questo caso, il periodo fra il primo gennaio e il 4 febbraio, data della circolare INPS, è neutralizzato: quindi le domande si possono presentare entro il 19 febbraio (15 giorni dal 4 febbraio). Per il trattamento di solidarietà, e per l’assegno ordinario per le imprese precedentemente non iscritte al Fondo Residuale, invece, bisogna attendere la pubblicazione di un apposito decreto interministeriale, che sarà seguito da nuovo messaggio INPS.
Presentazione delle domande
La procedura è la stessa per entrambe le prestazioni, tramite i servizi INPS online. Bisogna effettuare l’accesso attraverso la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti“, per cui serve il PIN. Si procede con “Servizi per aziende e consulenti“, opzione “CIG e Fondi di solidarietà“, opzione “Fondi di solidarietà“. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione completa di prospetto dei dati trasmessi. All’interno dell’applicazione, è disponibile il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande. Contrariamente a quanto previsto dalla vecchia procedura, dati non devono più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste. Bisogna allegare:
- per l’assegno di solidarietà: accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
- per l’assegno ordinario: comunicazione dell’azienda di cui all’articolo 14, comma 1, del DLgs 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacali;
- l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato. CSV reperibile nell’area download della procedura.
Per le domande di assegno ordinario, sono state predisposte apposite schede per ogni singola causale consentita. La procedura effettua automaticamente la stima della prestazione, per cui è richiesto di inserire una serie di dati precisi (come il numero delle ore di riduzione distinte per qualifica). (Fonte: INPS)